Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 351 del 1992
Massime (1)
Massima n. 18513
- Processo penale
- Procedimenti speciali
- Applicazione della pena su richiesta delle parti
- Lamentata impossibile valutazione in ordine alla responsabilità
- Denunciata mancata garanzia del diritto di difesa
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 116/1992.
Norme impugnate
- art. 444 c.p.p.
Parametri
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 21 ottobre 1991 e il 21 febbraio 1992 dal Pretore di Catania nei procedimenti penali a carico di Saetta Giuseppe e Panzera Nino, iscritte ai nn. 65 e 203 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 9 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che, con due ordinanze identiche, il Pretore di Catania ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale;
che, ad avviso del remittente, nel rito speciale di cui alla norma impugnata il giudizio sulla responsabilità, come può desumersi dalla sentenza di questa Corte n. 313 del 1990, deve considerarsi sostanzialmente formulato dal giudice nel momento in cui, senza che la difesa intervenga con proprie deduzioni in ordine alla valutazione degli elementi in atti, egli decide se pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 del codice di procedura penale o applicare la pena;
che il diritto di difesa viene quindi garantito in ordine alla qualificazione del fatto, all'esistenza o meno di circostanze, al giudizio di comparazione e alla determinazione della pena, ma non in ordine al giudizio di responsabilità, che non può essere oggetto di un accordo;
che, inoltre, pur essendo vero che non bisogna confondere il diritto di difesa con l'assoluto diritto di esercitarlo, tuttavia la rinuncia al diritto di difesa, che è una facoltà, può solo ammettersi all'interno di un procedimento e non può essere imposta dalla legge come condizione per accedere ai benefici derivanti dalla attuazione di un rito speciale;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che, per l'identità della questione, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;
che la questione, già sollevata negli stessi termini dal medesimo giudice a quo, è stata dichiarata da questa Corte manifestamente infondata con ordinanza n. 116 del 1992;
che, come detto, le attuali ordinanze di rimessione non contengono nuove argomentazioni;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Catania con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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