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Sez. 1, Sentenza n. 4577 del 09/12/1976 (Rv. 383316 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - COMMERCIALE E INDUSTRIALE - PERSONA FISICA - IMPRENDITORE COMMERCIALE - ACQUISTO DELLA QUALIFICA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383316-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - COMMERCIALE E INDUSTRIALE - PERSONA FISICA - IMPRENDITORE COMMERCIALE - ACQUISTO DELLA QUALIFICA - CONDIZIONI.*

La persona fisica, a differenza delle societa di capitali che acquistano la qualifica di imprenditore commerciale sin dal momento dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese, diventa imprenditore commerciale se ed in quanto abbia intrapreso professionalmente l'effettivo Esercizio di quell'attivita commerciale, per cui mezzo soltanto, e non gia in virtu di una mera intenzione o di Atti preparatori diretta ad organizzarla, il soggetto puo assumere tale qualifica ed entrare con essa nei rapporti intersoggettivi. (V 2067/72, mass n 359257).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)