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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 38 del 1978

Decisione
decisa il 1978-04-05, depositata il 1978-04-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1978:38
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 16111

  • Radiotelevisione e servizi radioelettrici
  • Servizio pubblico della radio e della televisione
  • Possibilità per il governo di concederlo ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica
  • Conseguente conferimento alla società concessionaria della qualità di società di interesse nazionale
  • Difetto di motivazione sulla rilevanza
  • Restituzione di atti.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 l. 14 aprile 1975 n. 103, motivandola adeguatamente ai sensi dell'art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87.

Norme impugnate

  • art. 3 legge 14 aprile 1975, n. 103

Parametri

Massima n. 16112

  • Radiotelevisione e servizi radioelettrici
  • Monopolio statale su scala nazionale
  • Istallazione di impianti di diffusione radiotelevisiva a portata locale
  • Esclusione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione concernente norme gia dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui non consentono l'istallazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiotelevisiva e radiofonica via etere di portata non eccedente l'ambito locale. - S. n. 202/1976

Norme impugnate

  • art. 2 legge 14 aprile 1975, n. 103
  • art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103
  • art. 1 legge 14 aprile 1975, n. 103

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1975 dal pretore di Arezzo, nel procedimento penale a carico di Bartolozzi Massimo ed altro, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1976. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 21 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), in quanto detti articoli impediscono l'installazione di impianti di diffusione radiotelevisiva a portata locale.
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 202 del 1976 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 45 della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale e, pertanto, la questione risulta già decisa per quanto attiene a tali articoli.
punto 3
Rilevato, inoltre, che nell'ordinanza di rimessione è omessa la motivazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo per quanto riguarda l'art. 3 della legge n. 103 del 1975, a norma del quale il Governo "può provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi" e "la concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 2461 del codice civile". Ritenuta, pertanto, la necessità che il giudice a quo riesamini la rilevanza della questione e la motivi adeguatamente ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), già dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 202 del 1976, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale. Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della questione relativa all'art. 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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