Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 38 del 1978
Massime (2)
Massima n. 16111
- Radiotelevisione e servizi radioelettrici
- Servizio pubblico della radio e della televisione
- Possibilità per il governo di concederlo ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica
- Conseguente conferimento alla società concessionaria della qualità di società di interesse nazionale
- Difetto di motivazione sulla rilevanza
- Restituzione di atti.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 l. 14 aprile 1975 n. 103, motivandola adeguatamente ai sensi dell'art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87.
Norme impugnate
- art. 3 legge 14 aprile 1975, n. 103
Parametri
Massima n. 16112
- Radiotelevisione e servizi radioelettrici
- Monopolio statale su scala nazionale
- Istallazione di impianti di diffusione radiotelevisiva a portata locale
- Esclusione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione concernente norme gia dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui non consentono l'istallazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiotelevisiva e radiofonica via etere di portata non eccedente l'ambito locale. - S. n. 202/1976
Norme impugnate
- art. 2 legge 14 aprile 1975, n. 103
- art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103
- art. 1 legge 14 aprile 1975, n. 103
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1975 dal pretore di Arezzo, nel procedimento penale a carico di Bartolozzi Massimo ed altro, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 21 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), in quanto detti articoli impediscono l'installazione di impianti di diffusione radiotelevisiva a portata locale.
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 202 del 1976 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 45 della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale e, pertanto, la questione risulta già decisa per quanto attiene a tali articoli.
punto 3
Rilevato, inoltre, che nell'ordinanza di rimessione è omessa la motivazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo per quanto riguarda l'art. 3 della legge n. 103 del 1975, a norma del quale il Governo "può provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi" e "la concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 2461 del codice civile".
Ritenuta, pertanto, la necessità che il giudice a quo riesamini la rilevanza della questione e la motivi adeguatamente ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), già dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 202 del 1976, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.
Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della questione relativa all'art. 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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