Sez. 1, Sentenza n. 9186 del 08/06/1984 Ud. (dep. 26/10/1984) Rv. 166327 - 01
ARMI - ARMI DA TAGLIO - NORMA APPLICABILE - LEGGE N. 110 DEL 1975, ART. 4 - EFFETTO - CADUCAZIONE ART. 80 REGOLAMENTO TESTO UNICO PUBBLICA SICUREZZA - ILLICEITÀ DELLA CONDOTTA - CONTENUTO.*
ARMI - ARMI DA TAGLIO - NORMA APPLICABILE - LEGGE N. 110 DEL 1975, ART. 4 - EFFETTO - CADUCAZIONE ART. 80 REGOLAMENTO TESTO UNICO PUBBLICA SICUREZZA - ILLICEITÀ DELLA CONDOTTA - CONTENUTO.*
La norma di cui all'art. 42 T.U.L.P.S. risulta abrogata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, che non prescrive più misure minime per la identificazione dello strumento da punta e da taglio atto ad offendere. Ne consegue anche la caducazione dell'art. 80 del regolamento di esecuzione del testo unico su indicato, per cui l'illegittimità della condotta non riguarda più le misure dello strumento di cui sopra ma il suo porto quando non è fondato su di un giustificato motivo. (V mass n 139340, che parla, a proposito dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 di "allargamento" dell'ambito delle armi improprie).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 80, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)