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Sez. 2, Sentenza n. 7742 del 02/08/1990 (Rv. 468489 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE - ATTI DI CONTESTAZIONE E DIFFIDA - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468489-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE - ATTI DI CONTESTAZIONE E DIFFIDA - INIDONEITÀ.*

Al fine dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altri diritti reali immobiliari, il possesso ventennale non deve essere viziato né da violenza né da clandestinità, ma non valgono ad infirmarne la legittimità, né ad interrompere l'usucapione, i semplici Atti di contestazione e diffida posti in essere da colui che assuma di essere il proprietario della cosa, poiché l'applicazione all'usucapione delle regole generali in materia di prescrizione estintiva presuppone la loro compatibilità con la natura dell'usucapione, che non permette di attribuire efficacia ad Atti destinati ad operare soltanto in relazione a diritti di obbligazione e perciò non configurabili in difetto di un debitore. (Conf 6030/88, mass n 460453; (Conf 2929/86, mass n 445949).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)