Sez. L, Sentenza n. 5424 del 07/12/1989 (Rv. 464511 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE GIORNALIERA COME BASE DI CALCOLO DELL'IMPORTO ORARIO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONE - DIVISIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE PER TRENTA ANZICHÉ PER VENTISEI ALLA STREGUA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - LEGITTIMITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 36 COST., CON IL R.D. N. 2328 DEL 1923 E CON LA LEGGE N. 138 DEL 1958 - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE GIORNALIERA COME BASE DI CALCOLO DELL'IMPORTO ORARIO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONE - DIVISIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE PER TRENTA ANZICHÉ PER VENTISEI ALLA STREGUA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - LEGITTIMITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 36 COST., CON IL R.D. N. 2328 DEL 1923 E CON LA LEGGE N. 138 DEL 1958 - ESCLUSIONE.*
Con riguardo al rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, legittimamente la regolamentazione collettiva (artt. 6, 15 e 17 C.C.n.L. per gli autoferrotranvieri del 1976) dispone che la retribuzione giornaliera, dalla quale va ricavato l'importo orario da prendere a base del calcolo della maggiorazione per lavoro straordinario, sia pari alla retribuzione mensile divisa per trenta anziché per il numero (ventisei) delle giornate lavorative mensili. Tale regola - che è aderente alla lata nozione di corrispettività fra compenso e prestazione lavorativa nel rapporto di lavoro subordinato in generale (la cui continuità non è esclusa dalle pause settimanali) - non contrasta con alcuna norma di legge, di rango costituzionale o ordinario, e, in particolare, né con la previsione dell'art. 36 cost. Circa il diritto del lavoratore al riposo settimanale ed all'adeguata retribuzione né con le Disposizioni del regio decreto legge 19 ottobre 1923 n. 2328 (sulla formazione degli orari e dei turni di servizio del personale anzidetto) e della legge 14 febbraio 1958 n. 138 (sull'orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto dei viaggiatori). (Conf 2574/88, mass n 458312; (Conf 2260/88, mass n 458069).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)