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Sez. U, Ordinanza n. 84 del 01/02/1994 (Rv. 485162 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta | Esistenza e tempestività - Determinazione - Criteri - Ricevuta di ritorno - Rilevanza - Ricorso per Cassazione notificato a mezzo posta - Mancata allegazione della ricevuta - Inesistenza della notificazione - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione.
Stato
decisa il 1994-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485162-01

Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta

Al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un'atto giudiziario eseguita per mezzo del servizio postale, occorre far riferimento ai dati risultanti dalla ricevuta di ritorno, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'eseguita notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato, con la conseguenza che ove tale forma di notificazione sia stata adottata per il ricorso per cassazione, la mancata allegazione della predetta ricevuta determina l'inesistenza della notificazione e, quindi, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)