Sez. L, Sentenza n. 5988 del 05/11/1988 (Rv. 460418 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - REVERSIBILITÀ - CONIUGE - MOGLIE DELL'ASSENTE TITOLARE DI PENSIONE - DIRITTO DURANTE L'ASSENZA AD ESIGERE I RATEI DELLA PENSIONE, A TITOLO DI ANTICIPATA E PROVVISORIA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE E NEI LIMITI DELLA QUOTA RISERVATALE - SACRIFICIO DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITÀ IN CASO DI RITORNO DELL'ASSENTE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - REVERSIBILITÀ - CONIUGE - MOGLIE DELL'ASSENTE TITOLARE DI PENSIONE - DIRITTO DURANTE L'ASSENZA AD ESIGERE I RATEI DELLA PENSIONE, A TITOLO DI ANTICIPATA E PROVVISORIA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE E NEI LIMITI DELLA QUOTA RISERVATALE - SACRIFICIO DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITÀ IN CASO DI RITORNO DELL'ASSENTE - ESCLUSIONE.*
Fra i diritti dipendenti dalla morte dell'assente, dei quali è ammissibile l'Esercizio temporaneo ai sensi dell'art. 50, terzo comma, cod. civ., rientrano non solo i diritti che incidono sul patrimonio dell'assente ma - attesa la diversità di formulazione di detta norma rispetto all'art. 26 del vecchio codice civile - anche quelli che debbono esser fatti valere verso terzi. Pertanto, la moglie dell'assente titolare di pensione a carico dell'a.G.o., che, in caso di morte del marito, acquisirebbe iure proprio il diritto alla pensione di reversibilità, ha diritto - durante l'assenza del coniuge pensionato - ad esigere i ratei della pensione, a titolo di anticipata e provvisoria liquidazione della pensione di reversibilità e nei limiti della quota a lei autonomamente riservata, senza che per ciò sia configurabile alcun eventuale sacrificio degli interessi dell'istituto previdenziale, il quale, in caso di ritorno dell'assente, deve corrispondergli solo la differenza fra l'importo a lui spettante e le somme corrisposte alla moglie, non potendo il pensionato far valere a carico dell'ente alcuna Azione o pretesa ulteriore. (contra 299/83, mass n 425112).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 48, Cod. Civ. art. 49, Cod. Civ. art. 50, Cod. Civ. art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)