Sez. 3, Sentenza n. 40073 del 06/10/2010 Cc. (dep. 12/11/2010) Rv. 248620 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Convalida e contestuale ordine di distruzione del corpo del reato - Legittimità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA
È illegittimo il provvedimento emesso dal Pubblico Ministero che, nel convalidare il sequestro probatorio del corpo del reato eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, ne disponga contestualmente la distruzione, in quanto l'eliminazione della fonte probatoria è incompatibile con il suo sequestro perché necessaria per l'accertamento dei fatti. (In motivazione la Corte - in una fattispecie nella quale il P.M. aveva convalidato il sequestro di prodotti ittici congelati per il reato di frode in commercio, ordinandone contestualmente la distruzione perché deperibili - ha precisato come non fosse censurabile la distruzione del prodotto, ma la sua contestualità con il decreto di convalida).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Cod. Pen. art. 515
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)