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Sez. 1, Sentenza n. 5014 del 16/01/1984 Ud. (dep. 30/05/1984) Rv. 164520 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE IN DEPOSITO E TRASPORTO DI ESPLOSIVI - RAPPORTO TRA ART. 678 COD. PEN. E ART. 2 LEGGE 2 OTTOBRE 1967 N. 895 - NOVAZIONE LEGISLATIVA.*
Stato
decisa il 1984-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164520-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE IN DEPOSITO E TRASPORTO DI ESPLOSIVI - RAPPORTO TRA ART. 678 COD. PEN. E ART. 2 LEGGE 2 OTTOBRE 1967 N. 895 - NOVAZIONE LEGISLATIVA.*

La parte precettiva dell'art. 678 cod. pen., per quanto attiene alla detenzione in deposito e dal trasporto di esplosivi, deve ritenersi novata e, quindi, sostituita dall'identico precetto contenuto nell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, così come la sanzione dello stesso art. 678 cod. pen. deve, in relazione alle stesse ipotesi, ritenersi implicitamente abrogata, per incompatibilità, dalla parte sanzionatoria del menzionato art. 2. (Conf mass n 134885; (Conf mass n 145672).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)