Sez. 2, Sentenza n. 24960 del 24/11/2014 (Rv. 633373 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Obbligo di concludere un contratto di trasferimento di un bene immobile - Trascrizione della relativa domanda giudiziaria - Efficacia "prenotativa" ex art. 2652, n. 2, cod. civ. - Inopponibilità al promissario acquirente delle alienazioni successive - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. dell'obbligazione di alienare un immobile ha efficacia "prenotativa" ai sensi dell'art. 2652, n. 2, cod. civ., sicché, in tal caso, sono inopponibili al promissario acquirente le alienazioni a terzi effettuate dal promittente venditore in epoca successiva, e rende possibile il trasferimento del bene in favore dell'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2652 n. 2, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)