Sez. 2 - , Sentenza n. 17713 del 02/07/2019 (Rv. 654462 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LEGALIZZAZIONE DI ATTI E FIRME | Scrittura privata autenticata all'estero da notaio straniero - Procedimento previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 - Accertamento dell'identità del sottoscrittore - Necessità - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LEGALIZZAZIONE DI ATTI E FIRME
Nel caso di scrittura privata autenticata all'estero da notaio straniero, l'autenticazione della firma avvenuta tramite il procedimento previsto dalla Convenzione dell'Aja (ratificata e resa esecutiva con l. n. 1253 del 1966) non esime il notaio dall'obbligo di accertare l'identità della persona che sottoscrive l'atto, atteso che il rispetto della "lex fori" italiana richiede che dall'autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione è stata apposta alla presenza del notaio e che questi ha accertato l'identità del sottoscrittore. (Fattispecie concernente una procura a vendere rilasciata all'estero con scrittura privata autenticata secondo il procedimento previsto dalla Convenzione dell'Aja e, dunque, regolarmente munita di apostille, ma per la quale il notaio straniero non aveva proceduto ad accertare l'identità della persona che aveva sottoscritto la procura).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2703, Legge 20/12/1966 num. 1253, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)