Sez. 3, Sentenza n. 132 del 21/01/1971 (Rv. 349500 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INAMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - MANCATA DEDUZIONE DALLE PARTI - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INAMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - MANCATA DEDUZIONE DALLE PARTI - IRRILEVANZA.*
La inammissibilita dell'appello puo essere dichiarata anche d'ufficio, e quindi e del tutto irrilevante che la questione sia stata sollevata e discussa dalle parti in causa. (V 4042'69, massima n 344548).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)