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Sez. 3, Sentenza n. 132 del 21/01/1971 (Rv. 349500 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INAMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - MANCATA DEDUZIONE DALLE PARTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349500-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INAMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - MANCATA DEDUZIONE DALLE PARTI - IRRILEVANZA.*

La inammissibilita dell'appello puo essere dichiarata anche d'ufficio, e quindi e del tutto irrilevante che la questione sia stata sollevata e discussa dalle parti in causa. (V 4042'69, massima n 344548).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)