Riguardante la costituzione del Parco Nazionale di Abruzzo
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la Legge 11 giugno 1922, n. 778;
Ritenuta la necessita' di costituire, per la protezione della fauna, della flora e delle bellezze naturali, un Parco Nazionale in Abruzzo;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i Ministri segretari di Stato per il tesoro e per le finanze e per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Allo scopo di tutelare e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonche' la bellezza del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, il territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica, annessa al presente decreto, e' dichiarato Parco nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise.10
Art. 2
1. Con Nostro decreto, su proposta del Ministro di agricoltura, il perimetro del parco potra' essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini indicati nell'articolo precedente.
Art. 3
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Art. 4
1. Agli effetti di cui al precedente art. 3, nel territorio del Parco nazionale sono vietati:
a) la manomissione o l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche da determinarsi con il regolamento, per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;
b) la raccolta delle specie vegetali non espressamente autorizzata nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;
c) l'esecuzione dei tagli boschivi non autorizzati come sopra;
d) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;
e) la caccia, la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dalla Commissione dell'Ente, di cui all'art. 11 del presente decreto, con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento;
f) l'accesso in particolari zone atte al ripopolamento di selvaggina, secondo le disposizioni che emanera' la Commissione di cui all'art. 11;
g) la fotografia di panorami, monumenti, costumi, animali, ecc. per farne cartoline illustrate o cliches di pubblicazioni, senza l'autorizzazione della Commissione di cui all'art. 11.10
Art. 5
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Art. 6
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Art. 7
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Art. 8
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Art. 9
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Art. 10
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Art. 11
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