Sez. 1, Sentenza n. 4550 del 06/05/1998 (Rv. 515131 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Mediante cessione di crediti ex. art. 1 legge n. 11 del 1986 - Esonero dei suddetti crediti dalla revocatoria fallimentare - Fondamento - Portata - Doppia cessione - Crediti già ceduti da terzi al datore di lavoro obbligato verso l'I.N.P.S. - Esonero dalla revocatoria in caso di fallimento del primo cedente - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
In tema di regolarizzazione del pagamento dei contributi previdenziali mediante cessione da parte del datore di lavoro di crediti vantati verso la pubblica amministrazione, la disposizione di cui all'art. 1 comma nono legge 11 del 1986 prevedente l'esonero di tali cessioni da eventuali revocatorie fallimentari è intesa a favorire l'adempimento degli obblighi previdenziali del datore di lavoro, pertanto, destinatario del suddetto beneficio - concesso in ragione della speciale natura del credito previdenziale soddisfatto con la cessione e dell'elevato grado di privilegio che lo assiste - non può che essere, in via esclusiva, l'ente previdenziale; ne consegue che il beneficio dell'esonero dalla revocatoria fallimentare non può essere fatto valere, verso il fallimento del debitore cedente, da una società finanziaria cessionaria a titolo oneroso del suddetto credito verso la pubblica amministrazione, a nulla rilevando che detta società abbia a sua volta ceduto (per conto di altro datore di lavoro) il suddetto credito all'I.N.P.S. in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 48 del 1988 e che solo con la suddetta legge la cessione sia stata limitata ai crediti riferibili a titolo originario al datore di lavoro, giacché il solo atto estintivo esonerato dalla revocatoria è la cessione a favore dell'ente previdenziale, destinatario esclusivo dello speciale beneficio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 art. 1 com. 9, Legge 29/01/1988 num. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)