Sez. 1, Sentenza n. 4307 del 08/04/1992 (Rv. 476679 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Scritture contabili - Imprese minori | Rimanenze - Valore - Indicazione - Modalità.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Scritture contabili - Imprese minori
Le imprese così dette minori - che non superano nell'anno ricavi (e non utili) per 360 milioni - fruiscono, ai fini della determinazione del valore delle rimanenze, di un regime di contabilità semplificata, essendo ammesse ad indicare globalmente tale valore nell'unico registro degli acquisti, senza necessità del prospetto analitico - per tipo, quantità e valore unitario - che l'art. 17 del d.P.R. - 29 settembre 1973 n. 600 - poi abrogato, con effetto dall'uno gennaio 1974, anche per le imprese maggiori, dall'art. 6 bis del D.L. 23 dicembre 1977 n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978 n. 38 - imponeva, richiamando l'art. 62 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, per le imprese con ricavi di superiore entità.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 62, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 17, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 18, Decreto Legge 23/12/1977 num. 936 art. 6 sexies, Legge 23/02/1978 num. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)