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Sez. 2, Sentenza n. 490 del 27/02/1970 (Rv. 345504 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - NULLITA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER INESISTENZA O CESSAZIONE DEL RISCHIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345504-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - NULLITA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER INESISTENZA O CESSAZIONE DEL RISCHIO - SUSSISTENZA.*

La norma dell'art 1895 cod civ, secondo cui il contratto di Assicurazione e nullo, se il rischio non e mai esistito o ha cessato di esistere prima del contratto, trova, per il richiamo espresso dell'art 1886 dello stesso codice, piena applicazione nel campo della Assicurazione sociale contro l'invalidita la quale, nonostante la differenza che presenta rispetto alle assicurazioni private, non puo prescindere dall'elemento 'rischiò, che in essa e costituito dall'evento futuro ed incerto della malattia invalidante, di talche l'assicurato che risulti gia invalido nei limiti di legge prima dell'inizio del rapporto assicurativo, non puo conseguire la pensione di invalidita essendosi, in tal caso, gia verificato il rischio coperto dall'Assicurazione.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)