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Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 20/03/1999 (Rv. 524354 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Pensione di reversibilità - Controversia di natura previdenziale - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione della Corte dei Conti se il trattamento è a carico dello Stato, del Pretore in qualità di giudice del lavoro negli altri casi, come in quello di controversia con la Cassa Ingegneri - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524354-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE

Il diritto alla pensione di reversibilità, riconosciuto al coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza del coniuge superstite di questi avente i requisiti per l'ottenimento di essa, dall'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436 e quindi dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, è di natura previdenziale, non assimilabile all'assegno divorzile, e pertanto la controversia per l'accertamento del predetto diritto appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti se il trattamento pensionistico è a carico dello Stato, e del giudice ordinario in caso diverso, ed in particolare rientra nella competenza per materia del Pretore in qualità di giudice del lavoro, come nel caso di controversia instaurata per ottenere la pensione di riversibilità nei confronti della Cassa Nazionale di previdenza degli Ingegneri e Architetti.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)