Sez. 2, Sentenza n. 3240 del 13/10/1958 (Rv. 881329 - 01)
SUCCESSIONE - NEGOZIO GIURIDICO DI CUI ALCUNI EFFETTI SIANO COLLEGATI ALL'EVENTO DELLA MORTE DELL'OBBLIGATO - FATTISPECIE IN TEMA DI USUFRUTTO. SUCCESSIONE - PATTO SUCCESSORIO - NOZIONE - REQUISITI. TESTAMENTO - CAPTAZIONE - ANNULLABILITA DEL TESTAMENTO - DOLO - SUSSISTENZA - ESTREMI.
SUCCESSIONE - NEGOZIO GIURIDICO DI CUI ALCUNI EFFETTI SIANO COLLEGATI ALL'EVENTO DELLA MORTE DELL'OBBLIGATO - FATTISPECIE IN TEMA DI USUFRUTTO. SUCCESSIONE - PATTO SUCCESSORIO - NOZIONE - REQUISITI. TESTAMENTO - CAPTAZIONE - ANNULLABILITA DEL TESTAMENTO - DOLO - SUSSISTENZA - ESTREMI.
A) la circostanza che taluni effetti del negozio giuridico siano comunque collegati con la morte dell'obbligato non è sufficiente a qualificare il negozio come mortis causa e ciò anche quando oggetto della disposizione sia un usufrutto il cui termine iniziale debba decorrere dall'evento della morte dell'obbligato stesso. B) costituisce patto successorio quella convenzione che abbia per oggetto la Costituzione, modificazione, trasmissione o Estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta o faccia sorgere un vinculum iuris di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca in concreto l'adempimento. Requisiti essenziali di detto patto sia che esso si presenti in Forma di patto istitutivo o di patto rinunciativo, sono: che la convenzione sia fatta prima dell'apertura della successione di cui si tratta; che la cosa, oggetto del contratto, appartenga all'eredità; che, infine, essa sia considerata come cosa che debba appartenere al promissario mortis causa cioe a titolo di eredità o di legato. C) ai fini dell'annullabilità del testamento per captazione la sussistenza del dolo non può essere ravvisata in una qualunque influenza psicologica esercitata da altri sulla volonta del testatore occorrendo, invece, che questa si sia estrinsecata attraverso veri e propri raggiri Atti a trarre in inganno il testatore e a determinare la sua volonta in un senso verso il quale essa, di per sè, non si sarebbe indirizzata. L'idoneita di tali raggiri dev'essere valutata soggettivamente in relazione alle particolari condizioni psicologiche, culturali e ambientali del soggetto passivo.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)