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Sez. 3, Sentenza n. 8286 del 26/05/1981 Ud. (dep. 24/09/1981) Rv. 150205 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO DI OMESSA DENUNCIA DI DEPOSITO INDUSTRIALE PER OLII MINERALI (LEGGE 474/57, ART. 1) - COSCIENZA E VOLONTARIETÀ DELL'OMISSIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1981-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150205-01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO DI OMESSA DENUNCIA DI DEPOSITO INDUSTRIALE PER OLII MINERALI (LEGGE 474/57, ART. 1) - COSCIENZA E VOLONTARIETÀ DELL'OMISSIONE - SUFFICIENZA.*

Per la configurabilità del reato di omessa denuncia di deposito industriale per olii minerali (art. 1 legge 2 luglio 1957 n. 474), sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la coscienza e volontarietà dell'omissione, non richiedendosi né l'intenzionalità della violazione della legge penale, né un dolo specifico.*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)