Sez. 2, Sentenza n. 1172 del 13/05/1963 (Rv. 261710 - 01)
TRASCRIZIONE - NOTA DI TRASCRIZIONE - CONTENUTO.*
TRASCRIZIONE - NOTA DI TRASCRIZIONE - CONTENUTO.*
Poiche con la trascrizione e reso pubblico soltanto il contenuto della relativa nota, la quale in definitiva viene integralmente trascritta negli appositi registri immobiliari, e necessario, per l'adempimento dell'Onere della trascrizione, che le indicazioni riportate nella nota stessa consentano di individuare, senza possibilita di equivoci o incertezze, gli estremi essenziali del negozio, e, in particolare, i beni ai quali esso si riferisce, nonche l'essenza e natura del diritto che si e inteso costituire. (V 3302/60, 2822/60, 1259/51).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)