Sez. 3, Sentenza n. 27344 del 14/04/2026 Cc. (dep. 21/07/2026) Rv. 290319-01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE | Persona giuridica - Difensore privo di procura speciale "ad litem"- Inammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Rilascio della procura successivo alla proposizione dell'impugnazione - Efficacia sanante - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE
In tema di impugnazioni di misure cautelari reali, la mancanza della procura speciale "ad litem" in capo al difensore che agisce nell'interesse di un ente dà luogo ad un difetto di rappresentanza che determina l'inammissibilità dell'impugnazione e che non può essere sanato mediante il rilascio dell'atto successivamente alla instaurazione del giudizio, pur se prima dell'adempimento da parte del tribunale degli incombenti previsti dagli artt. 324 e 309, commi 9, 9-bis e 10, cod. proc. pen., anche perché non trova applicazione nel processo penale la disciplina prevista dall'art. 182 cod. proc. civ.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)