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Sez. 1, Sentenza n. 8823 del 12/04/2007 (Rv. 597157 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Contabilità delle USL - Disciplina - Natura "querable" delle obbligazioni - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597157-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

In tema di contabilità delle unità sanitarie locali, l'art. 50, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, ha disposto che le regioni provvedono con legge a disciplinare l'utilizzazione e la contabilità delle USL conformando la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni ai principi della contabilità pubblica previsti dalla legislazione vigente; inoltre, il d.l. 30 dicembre 1979, n. 633, modificato dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33 (nel testo novellato dall'art. 35 delle legge 30 marzo 1981, n. 119), ha stabilito che le USL affidino il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni e che, al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio stesso, siano approvati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità, i criteri generali per la predisposizione di convenzioni di tesoreria, da stipulare tra le USL e le aziende di credito. In osservanza di tali prescrizioni, le varie leggi regionali emesse per disciplinare la contabilità delle USL prevedono che il pagamento venga effettuato tramite mandati tratti sulle tesorerie, con la conseguenza che le obbligazioni delle USL sono da definire "querable" (e, dunque, è necessaria la costituzione in mora affinché maturino interessi a detto titolo). La successiva evoluzione normativa non ha modificato la natura di tali obbligazioni, in quanto le USL, dapprima escluse dal sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici (art. 2, comma 2, d.l. 24 maggio 1984, n. 153), sono state poi inserite in tale sistema, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, d.l. 25 novembre 1989, n. 382, conv. nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, avendo questa innovazione determinato l'insorgere a carico delle aziende di credito, cui ciascuna unità ha affidato il proprio servizio di tesoreria, dell'obbligo di effettuare le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, così incidendo sui rapporti tra le tesorerie delle singole unità e la tesoreria provinciale dello Stato, ma non anche sulla regola generale per la quale il pagamento deve avvenire per il tramite del tesoriere delegato dall'ente debitore. Su tale assetto normativo, infine, nessuna incidenza ha l'art. 35 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, come integrato dalla legge 10 dicembre 1981, n. 741, riguardante la diversa materia degli appalti di opere pubbliche, né il decreto del Ministro del Tesoro 8 febbraio 1988 o il regolamento della Regione Toscana 19 settembre 1988, n. 2, che per la loro natura non potrebbero derogare alla disciplina di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Civ. art. 1219, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 50 com. 1 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 30/03/1981 num. 119 art. 35 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 CORTE COST., Legge 25/01/1990 num. 8 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 633, Decreto Legge 24/05/1984 num. 153 art. 2 com. 2, Decreto Legge 25/11/1989 num. 382 art. 5 com. 1, Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 5, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DM Tesoro 08/02/1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)