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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4787 del 01/03/2018 (Rv. 647892 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Tempestività - Notifica telematica al curatore - Insufficienza - Deposito telematico presso la cancelleria - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647892-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In tema di opposizione allo stato passivo, il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo, mediante deposito presso la cancelleria del tribunale, ai sensi dell'art. 99, comma 1, l.fall. Ne deriva che, in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività, il ricorso in opposizione deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, insufficiente essendo la sua mera notifica, entro detto termine, all'indirizzo PEC del curatore.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 7 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)