Nuove norme per il servizio di leva
Testo in vigore al
Art. 11
1. Dal momento della trasmissione della lista di leva di cui all'articolo precedente sino a quello della verifica di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, il capo dell'amministrazione comunale tiene conto, ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 41 dello stesso decreto, del Presidente della Repubblica e 12 della presente legge, di tutte le modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, prende nota di ogni altra variazione cui possa andare soggetta la lista e provvede all'iscrizione degli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.
Art. 12
1. A partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di eta', gli uffici di leva delle capitanerie di porto devono chiedere agli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nella Aeronautica che nelle liste di leva, a fianco ai nominativi dei giovani iscritti nelle note preparatorie, sia apposta l'annotazione indicante la soggezione degli stessi alla leva per l'arruolamento nel CEMM.
2. Effettuata tale annotazione, gli uffici di leva per lo arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica trasmettono agli uffici di leva delle capitanerie di porto la documentazione personale degli iscritti di cui al comma precedente.
3. Successivamente gli uffici di leva delle capitanerie di porto, su disposizione dell'autorita' centrale, devono compilare le note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM, in ordine alfabetico, includendovi tutti i giovani iscritti nelle note preparatorie, per ciascuno dei quali sia stata riportata l'annotazione di cui al precedente primo comma da parte degli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica.
4. Nelle note definitive saranno aggiunti tutti gli omessi ed i gia' rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva.
Art. 13
1. Le operazioni di leva per ogni singola classe si svolgono in un'unica sessione che ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
2. Durante tale sessione, i consigli di leva ammettono, dopo esame delle relative domande, all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 22 della presente legge gli iscritti che vi abbiano titolo, previo arruolamento senza visita medica, qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facolta' prevista dall'ultimo comma dell'articolo 14.
3. I distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto ammettono al ritardo o rinvio della prestazione del servizio militare, ai sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge e 88, 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, gli arruolati che vi abbiano titolo.
4. I giovani di cui al secondo comma che, ritenendosi inabili al servizio militare, desiderano essere sottoposti all'esame personale, debbono farne esplicita documentata richiesta.
5. Per tutti gli altri che non hanno presentato domanda di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, i consigli di leva procedono al loro esame personale.
6. Gli arruolati senza visita ai sensi del secondo comma del presente articolo saranno sottoposti a visita fisio-psico-attitudinale all'atto della loro chiamata alle armi, qualora siano tenuti a compiere la ferma di leva.
Art. 14
1. Il consiglio di leva, dopo aver effettuato le operazioni di cui agli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237:
a) cancella dalle liste di leva i deceduti;
b) pronuncia l'esclusione di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica citato;
c) decide sulle domande di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva di cui all'articolo 22 della presente legge;
d) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 52 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
e) pronuncia la riforma o la rivedibilita' di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal capo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica;
f) pronuncia l'arruolamento nell'Esercito di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, comprendendo fra gli idonei i gia' arruolati volontariamente;
g) pronuncia l'arruolamento senza visita per gli iscritti che abbiano ottenuto l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 22 della presente legge qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facolta' prevista dall'ultimo comma del presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 13;
h) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per coloro che, pur essendosi presentati innanzi al consiglio di leva, rifiutano di sottoporsi all'esame personale; per questi ultimi pronuncera' altresi' il loro arruolamento senza visita;
i) invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denunce ricevute, decide in conseguenza;
l) fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati nell'Esercito, gli elementi che debbono servire alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.
2. Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono pero' anche essere immediatamente avviati alle armi.
3. Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all'autorita' giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione gia' chiamato alle armi, purche' non abbiano titolo a dispensa, esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio.
4. Il Ministro per la difesa ha la facolta' di dispensare dall'esame personale gli iscritti per i quali dal consiglio di leva sia stata accertata l'esistenza dei titoli idonei ad ottenere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva.
Art. 15
1. Gli iscritti nelle note definitive hanno l'obbligo di presentarsi alla data e al consiglio di leva indicati nel precetto personale di chiamata alla leva; ai predetti iscritti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
2. Gli iscritti che sono imbarcati su navi all'estero che fanno periodicamente ritorno nella Repubblica hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM piu' vicino al predetto approdo, nel termine di venti giorni dalla data di arrivo della nave.
3. Le autorita' diplomatiche o consolari all'estero possono impedire il passaggio da una nave all'altra di iscritti chiamati alla leva.
4. I pescatori imbarcati su navi spedite e partite per campagne di pesca periodica possono ritardare la loro presentazione fino al termine della campagna stessa.
5. Gli iscritti che non si presentano per giustificati motivi nel termine stabilito hanno l'obbligo di darne subito notizia all'ufficio di leva della capitaneria di porto competente e di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della sessione di leva.
6. Sono dispensati dal presentarsi al consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM gli iscritti che si trovano nelle condizioni stabilite dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
Art. 16
1. Il consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM dopo aver verificato e chiuso le note definitive, prende in esame la posizione di ogni iscritto e delibera relativamente agli argomenti indicati nel precedente articolo 14, escluse le lettere a), f) ed l), e nell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
2. Inoltre delibera:
a) la cancellazione dei deceduti dalle note definitive, dandone comunicazione all'ufficio di leva della capitaneria di porto competente, per i successivi adempimenti;
b) la cancellazione dalle note definitive, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva:
1) degli iscritti di cui ai numeri 1), 4), 5) e 6) del precedente articolo 6;
2) degli iscritti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo 6, previo esame di documentata domanda;
c) il computo nella leva dei gia' arruolati volontariamente nel CEMM e nella guardia di finanza - contingente di mare, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
d) l'arruolamento nel CEMM degli idonei ed atti per la Marina militare ovvero l'arruolamento dei restanti idonei nell'Esercito.
3. Il presidente del consiglio di leva, sulla base dei documenti in suo possesso, dispone la compilazione del documento matricolare dell'arruolato nel CEMM da parte dell'ufficio di leva della capitaneria di porto competente o fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati nell'Esercito, gli elementi necessari alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.
Art. 17
1. Il numero degli arruolati di leva nel CEMM e la data del loro avviamento alle armi vengono determinati dal Ministro in relazione alle esigenze della Marina.
2. Alla chiamata ed all'avviamento alle armi provvedono gli uffici di leva delle capitanerie di porto.
3. I predetti arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.
Art. 18
1. Per gli allievi non sottoposti a vincoli di ferma volontaria e per i militari che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta presso le forze armate o corpi dello Stato, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermita' dipendenti da cause di servizio, il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate o corpi armati dello Stato non e' computabile nella ferma di leva.
Art. 19
1. Il Ministro per la difesa puo' disporre la concessione, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi:
a) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni;
b) fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni;
c) fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni;
d) fino al ventinovesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale;
e) fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale.
2. Fermi restando i limiti massimi di eta' stabiliti dal precedente comma, il ritardo della prestazione del servizio alle armi puo' essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea aumentata di un anno. Per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale o di medicina aeronautica o spaziale, si considera la durata del corso di specializzazione aumentata di un anno.
3. Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma; di aver superato - nel corso dell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede il rinvio - per la seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea frequentato dallo studente.
4. Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma. Il numero di esami da superare e' ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l'anno di corso interessato, piu' di due.
5. Il Ministro della difesa stabilisce le norme per consentire l'anticipo a domanda del servizio militare di leva ai giovani arruolati che conseguano la maturita' o titolo di studio equipollente di scuola secondaria superiore.
6. Non possono fruire del ritardo di cui ai precedenti commi i giovani che abbiano ottenuto di ritardare la prestazione del servizio alle armi per piu' di due anni, ai sensi del successivo articolo 20.
7. I militari - in congedo illimitato provvisorio - che si trovino nelle condizioni sopraccennate e che siano stati ammessi al ritardo della prestazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di tale beneficio, sempre nei limiti previsti dal precedente primo comma, anche quando si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) abbiano dovuto sospendere, limitatamente ad un solo anno, per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;
2) NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1986, N. 958
3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1986, N. 958
4) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessita' di rimanere ancora in congedo provvisorio per seguire corsi di specializzazione o per sostenere gli esami di Stato o l'abilitazione all'esercizio della professione.
Art. 20
1. Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace puo' essere concesso alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiduesimo anno di eta' agli arruolati che siano:
a) alunni dell'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati. Anche gli alunni della penultima e terz'ultima classe possono godere del ritardo del servizio alla condizione che essi possano ultimare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di eta';
b) candidati nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturita' o di abilitazione oppure di idoneita' all'ultima e penultima classe presso istituti statali, legalmente riconosciuti o parificati che siano contemporaneamente iscritti e frequentino rispettivamente l'ultima, penultima o terz'ultima classe di una scuola privata autorizzata, purche' possano completare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di eta';
c) candidati esterni agli esami di maturita' o di abilitazione in possesso del titolo di ammissione all'ultimo anno di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati;
d) candidati esterni ai predetti esami i quali siano stati respinti, ma che abbiano conseguito l'idoneita' all'ultima classe di istituto di istruzione di secondo grado statale o legalmente riconosciuto o parificato.
2. Il ritardo previsto dal primo comma puo' essere concesso, a domanda, agli arruolati che siano alunni di scuola media superiore ordinata in corsi, della durata complessiva di anni sette, alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiquattresimo anno di eta'.
Art. 21
1. Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il termine degli studi, salvo il disposto dei precedenti articoli 17 e 18, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi in ogni caso al compimento dell'eta' prescritta dal primo comma del precedente articolo 19 e dall'articolo 20.
2. Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica ovvero, se della Marina, con uno degli scaglioni della classe di leva chiamata alle armi nell'anno di cessazione del titolo al ritardo o, al massimo, col primo scaglione della classe successiva.
Art. 22
1. In tempo di pace, hanno titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva i giovani arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni, da accertarsi dai consigli di leva:
1) figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermita' di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte in servizio e per causa di servizio , compresi gli equiparati a dette categorie;
2) figlio o fratello di pensionato di guerra o per causa di servizio militare, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati;
3) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico;
4) primogenito o unico figlio maschio di padre vivente, affetto da infermita' permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attivita' lavorativa e non eserciti, di fatto, altra attivita' lavorativa, ovvero di madre vedova o nubile, purche', in entrambi i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
5) figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
6) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
7) vedovo o celibe con prole;
8) NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1986, N. 958;
2. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro per la difesa puo', verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia. Qualora, il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle forze armate, il Ministro per la difesa puo' non inserire nei manifesti di chiamata alla leva uno o piu' dei titoli elencati al primo comma.
3. Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma.
4. L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni interessati per l'affissione agli albi comunali.
Art. 23
1. L'ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo precedente e' consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di eta' inferiore a quaranta anni, abbia fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva.
2. Tale disposizione non e' applicabile nell'ipotesi di cui ai numeri 7) ed 8) del primo comma dell'articolo precedente e della dispensa di cui al secondo comma dell'articolo stesso.
3. Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al numero 6) del precedente articolo, i figli che non abbiano potuto ultimare la ferma di leva perche' dichiarati non idonei al servizio sono considerati come se avessero soddisfatto gli obblighi del servizio militare.
Art. 24
1. I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati:
1) quando sussistano perfetti entro la data di chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorra per ragioni di eta' o per legittimo rimando;
2) quando si verifichino tra la data di chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre ed il giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione al quale l'iscritto stesso e' interessato, purche' derivino da modificazioni sopravvenute alla situazione di famiglia, non determinate dalla volonta' degli interessati.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1986, N. 958.
Art. 25
1. I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati sino alla data di chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di eta' o per legittimo rimando.
2. I titoli che sorgano negli ultimi dieci giorni della sessione di leva e quelli che sorgano per sopravvenute modificazioni della situazione di famiglia non derivante dalla volonta' degli interessati dopo la chiusura della sessione stessa possono essere fatti valere per gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica non oltre il decimo giorno successivo alla data di affissione del manifesto di chiamata alle armi del contingente al quale l'interessato e' tenuto a rispondere e per gli arruolati nel CEMM non oltre il decimo giorno successivo alla data di ricezione del precetto personale di avviamento alle armi.
3. I titoli invece che sorgano per sopravvenute modificazioni nella situazione di famiglia non determinate dalla volonta' degli interessati dopo la data di affissione del manifesto di chiamata alle armi o di ricezione del precetto personale possono essere fatti valere fino al giorno precedente a quello di inizio dalla chiamata alle armi.
Art. 26
1. Il Ministro per la difesa ha facolta' di anticipare l'invio in congedo illimitato dei militari in servizio alle armi che, per sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non determinate dalla volonta' degli interessati, vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dal n. 1) al n. 8) dell'articolo 22, oppure determinate ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo sempre che detta condizione sia stata inserita nel manifesto di chiamata alla leva della classe la cui leva e' in corso al momento della domanda.
2. L'ammissione all'eventuale congedo anticipato e' pronunciata dai consigli di leva.
Art. 27
1. Coloro che, dispensati dal presentarsi alle armi perche' nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo anno di eta', ovvero con le modalita' di cui agli articoli 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, rimpatriano prima del compimento del ventiseiesimo anno di eta', sono obbligati a presentarsi alle armi, con il primo contingente o scaglione che sia chiamato, per compiere la ferma di leva, a meno che, avendo acquisito per nascita la cittadinanza di uno Stato estero, provino di aver prestato nelle Forze armate di detto Stato un periodo effettivo di servizio alle armi, non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con altri Stati.
2. Coloro che rimpatriano dopo il raggiungimento dell'eta' indicata nel comma precedente sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.
Art. 28
1. Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, i restanti posti che annualmente si renderanno disponibili nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, vengono conferiti:
1) nella categoria degli operai specializzati:
a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferme speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;
b) nella misura del 50 per cento al personale operaio qualificato che puo' conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria degli specializzati;
2) nella categoria degli operai qualificati:
a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferme speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;
b) nella misura del 25 per cento al personale operaio comune che puo' conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria immediatamente superiore;
c) nella misura del 25 per cento agli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato di idoneita' previsto dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle scuole allievi operai del Ministero della difesa;
3) nella categoria degli operai comuni:
a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario congedato senza demerito al termine delle ferme speciali o delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;
b) nella misura del 45 per cento agli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato di idoneita' previsto dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle scuole allievi operai del Ministero della difesa.
2. I posti non ricoperti dopo le assunzioni di cui al comma precedente vengono conferiti con pubblico concorso.
3. La nomina dei militari volontari congedati senza demerito nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa viene effettuata per singole qualifiche di mestiere o gruppi di qualifiche affini, considerando, quale ordine di precedenza, la data di presentazione delle domande nell'ambito di ciascuna forza armata. La corrispondenza tra qualifiche di mestiere delle categorie degli operai e categorie e livello di specializzazione militare e' stabilita con decreto del Ministro per la difesa.
4. I posti sono conferiti senza concorso a detto personale e vengono ripartiti per forza armata di provenienza in proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate. In mancanza di beneficiari provenienti da una forza armata, i posti vengono devoluti ai volontari congedati senza demerito appartenenti alle altre due forze armate.
5. E' abrogato l'articolo 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447.
Art. 29
1. I posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, che restino vacanti per mancanza di aspiranti, sono conferiti senza concorso ai volontari della rispettiva forza armata congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non piu' di tre anni che ne facciano domanda e siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo nel quale si chiede la nomina.
2. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal collocamento in congedo.
3. L'ordine di precedenza per la nomina e' determinato dalla data di presentazione delle domande.
4. Qualora non venga ricoperto il terzo dei posti riservato ai sottufficiali ai sensi del primo comma, lettera b), dell'articolo 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, i posti rimanenti sono conferiti senza concorso agli ex volontari in possesso dei prescritti titoli di studio che ne facciano domanda.
Art. 30
1. Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province, nonche' dei comuni superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.
2. Se alle assunzioni si provvede per concorso la riserva dei posti di
cui al comma primo, opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione e' fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneita' professionale si provvede mediante apposita prova.
3. La domanda di assunzione deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla data del collocamento in congedo.
4. I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma.
5. Il Ministero della difesa agevola il collocamento al lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.
6. Il Ministero della difesa agevola altresi' l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse ai sensi dell'articolo 40 della stessa legge.
7. Le amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e al secondo comma del citato articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente.
8. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento.
Art. 31
1. Dopo i titoli di preferenza a parita' di merito previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le assunzioni mediante concorso presso le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti richiamati nell'articolo 30, e' aggiunto il seguente: "militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme".