Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - VII
Testo vigente
Art. 24
1. Sono aboliti l'exequatur, il regio placet, nonche' ogni nomina cesarea o regia in materia di provvista di benefici od uffici ecclesiastici in tutta Italia, salve le eccezioni stabilite nell'art. 29, lettera g).
Art. 25
1. Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del Regio patronato sui benefici maggiori e minori.
2. E' abolita la regalia sui benefici maggiori e minori. E' abolito anche il terzo pensionabile nelle provincie dell'ex Regno delle due Sicilie.
3. Gli oneri relativi cessano di far carico allo Stato ed alle Amministrazioni dipendenti.
Art. 26
1. La nomina degl'investiti dei benefici maggiori e minori e di chi rappresenta temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha effetto dalla data della provvista ecclesiastica, che sara' ufficialmente partecipata al Governo. L'amministrazione ed il godimento delle rendite, durante la vacanza, sono disciplinati dalle norme del diritto canonico.
2. In caso di cattiva gestione, lo Stato italiano, presi accordi con l'autorita' ecclesiastica, puo' procedere al sequestro delle temporalita' del beneficio, devolvendone il reddito netto a favore dell'investito, o, in sua mancanza, a vantaggio del beneficio.
Art. 27
1. Le basiliche della Santa Casa di Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant'Antonio in Padova con gli edifici ed opere annesse, eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spettera' liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione gli altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonche' i Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali.
2. Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari, si procedera' alla ripartizione a mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche.
3. Per gli altri Santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, subentrera' la libera gestione dell'autorita' ecclesiastica, salva, ove del caso, la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso.
Art. 28
1. Per tranquillare le coscienze, la Santa Sede accordera' piena condonazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni ecclesiastici.
2. A tale scopo la Santa Sede dara' agli Ordinari le opportune istruzioni.
Art. 29
1. Lo Stato italiano rivedra' la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia colle direttive, alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato.
2. Resta fin da ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso:
a) Ferma restando la personalita' giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalita' sara' riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto, che gia' non l'abbiano, comprese quelle gia' appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il culto destina a ciascuna di esse.
3. Salvo quanto e' disposto nel precedente articolo 27, i Consigli di amministrazione, dovunque esistano e qualunque sia la loro denominazione, anche se composti totalmente o in maggioranza di laici, non dovranno ingerirsi nei servizi di culto e la nomina dei componenti sara' fatta d'intesa con l'autorita' ecclesiastica.
b) Sara' riconosciuta la personalita' giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate. Sara' riconosciuta, inoltre, la personalita' giuridica delle provincie religiose italiane, nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie, delle associazioni aventi la sede principale all'estero, quando concorrano le stesse condizioni. Sara' riconosciuta altresi' la personalita' giuridica delle case, quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacita' di acquistare e possedere. Sara' riconosciuta infine la personalita' giuridica alle Case generalizie ed alle Procure delle associazioni religiose, anche estere. Le associazioni o le case religiose, le quali gia' abbiano la personalita' giuridica, la conserveranno.
4. Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono gia' in possesso, dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo.
c) Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini, e dipendono dall'autorita' ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione.
d) Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purche' consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni gia' esistenti di fatto.
e) Nelle Amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle leggi eversive i Consigli di amministrazione saranno formati per meta' con membri designati dall'autorita' ecclesiastica. Altrettanto dicasi per i Fondi di religione delle nuove Provincie.
f) Gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici o religiosi senza l'osservanza delle leggi civili potranno essere riconosciuti e regolarizzati dallo Stato italiano, su domanda dell'Ordinario da presentarsi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Concordato.
g) Lo Stato italiano rinunzia ai privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero pala tino in tinta Italia (salvo per quello addetto alle chiese della Santa Sindone di Torino, di Superga, del Sudario di Roma ed alle cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei Principi Reali), rientrando tutte le nomine e provviste di benefici ed uffici sotto le norme degli articoli precedenti. Un'apposita commissione provvedera' all'assegnazione ad ogni Basilica o Chiesa palatina di una congrua dotazione con i criteri indicati per i beni dei santuari nell'art.
27.
h) Ferme restando le agevolazioni tributarie gia' stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione e', a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficienza e di istruzione.
5. E' abolita la tassa straordinaria del 30 per cento imposta con l'art. 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848; la quota di concorso di cui agli articoli 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 20 della legge 15 agosto 1867, n. 3848: nonche' la tassa sul passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefici ed altri enti ecclesiastici, stabilita dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, rimanendo esclusa anche per l'avvenire l'istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa. Non saranno applicate ai ministri del culto per l'esercizio del ministero sacerdotale l'imposta sulle professioni e la tassa di patente, istituite con il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita, ne' qualsiasi altro tributo del genere.
i) L'uso dell'abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi, ai quali sia stato interdetto con provvedimento definitivo della competente autorita' ecclesiastica, che dovra' a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano, e' vietato e punito colle stesse sanzioni e pene, colle quali e' vietato e punito l'uso abusivo della divisa militare.
Art. 30
1. La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorita' della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili.
2. Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacita' di acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali.
3. Lo Stato italiano, finche' con nuovi accordi non sara' stabilito diversamente, continuera' a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore: in considerazione di cio', la gestione patrimoniale di detti benefici, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione, avra' luogo con intervento da parte dello Stato italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sara' fatta colla presenza di un rappresentante del Governo, redigendosi analogo verbale.
4. Non sono soggetti all'intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua, l'ammontare dei redditi, che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati, risultera' da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilita' dal Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la citta' di Roma.
Art. 31
1. L'erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sara' fatta dall'autorita' ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico: il loro riconoscimento agli effetti civili sara' fatto dalle autorita' civili.
Art. 32
1. I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente Concordato e del Trattato avranno luogo con le norme stabilite dalle leggi civili, che dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato.
Art. 33
1. E' riservata alla Santa Sede la disponibilita' delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e delle altre parti del territorio del Regno con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione.
2. Essa puo' quindi, con l'osservanza delle leggi dello Stato e con salvezza degli eventuali diritti di terzi procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi.
Art. 34
1. Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che e base della famiglia, dignita' conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.
2. Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.
3. Subito dopo la celebrazione il parroco spieghera' ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice civile riguardanti , diritti ed i doveri dei coniugi e redigera' l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmettera' copia integrale al Comune, affinche' venga trascritto nei registri dello stato civile.
4. Le cause concernenti la nullita' del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.
5. I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllera' se stano stare rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.
6. I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li rendera' esecutivi agli effetti ed ordinera' che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.
7. Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorita' giudiziaria civile.
Art. 35
1. Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo l'istituto dell'esame di Stato ad effettiva parita' di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di dette scuole.
Art. 36
1. L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E percio' consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato.
2. Tale insegnamento sara' dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorita' ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine militi di un certificato di idoneita' da rilasciarsi dall'ordinario diocesano.
3. La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacita' di insegnare.
4. Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorita' ecclesiastica.
Art. 37
1. I dirigenti delle associazioni statali per l'educazione fisica, per l'istruzione preliminare, degli Avanguardisti e dei Balilla, per rendere possibile l'istruzione e l'assistenza religiosa della gioventu' loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l'adempimento dei doveri religiosi.
2. Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunate degli alunni nei detti giorni festivi.
Art. 38
1. Le nomine dei professori dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore e del dipendente Istituto di magistero Maria Immacolata sono subordinate al nulla osta da parte della Santa Sede diretto ad assicurare che non vi sia alcunche' da eccepire dal punto di vista morale e religioso.
Art. 39
1. Le Universita', i Seminari maggiori e minori, sia diocesani, sia interdiocesani, sia regionali, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorita' scolastiche del Regno.
Art. 40
1. Le lauree in sacra teologia date dalle Facolta' approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato italiano. Saranno parimenti riconosciuti i diplomi, che si conseguono nelle scuole di paleografia, archivistica e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e l'archivio nella Citta' del Vaticano.
Art. 41
1. L'Italia autorizza l'uso nel Regno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante registrazione del breve di nomina, da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta dell'interessato.
Art. 42
1. L'Italia ammettera' il riconoscimento, mediante decreto Reale, dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire.
2. Saranno stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non i' soggetto in Italia al pagamento di tassa.
Art. 43
1. Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica Italiana, in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attivita' al di fuori di ogni partito politico e sotto l'immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l'attuazione dei principi cattolici.
2. La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico.
Art. 44
1. Se in avvenire sorgesse qualche difficolta' sulla interpretazione del presente Concordato, la Santa Sede e l' Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.