Sez. 2, Sentenza n. 3228 del 20/03/1995 (Rv. 491274 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - DI CALCOLO | Nozione.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - DI CALCOLO
L'errore di calcolo che può dar luogo a rettifica del contratto ai sensi dell'art. 1430 cod. civ., si ha quando in operazioni aritmetiche, posti come chiari e sicuri i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile tuttavia "ictu oculi", in base a quegli stessi dati e criteri, a seguito della ripetizione corretta del calcolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1430
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)