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Sez. 2, Sentenza n. 3228 del 20/03/1995 (Rv. 491274 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - DI CALCOLO | Nozione.
Stato
decisa il 1995-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491274-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - DI CALCOLO

L'errore di calcolo che può dar luogo a rettifica del contratto ai sensi dell'art. 1430 cod. civ., si ha quando in operazioni aritmetiche, posti come chiari e sicuri i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile tuttavia "ictu oculi", in base a quegli stessi dati e criteri, a seguito della ripetizione corretta del calcolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1430

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)