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Sez. T, Ordinanza n. 10211 del 19/04/2026 (Rv. 678253-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudice di secondo grado - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Tassatività - Conseguenze - Ipotesi diverse - Decisione nel merito - Necessità - Contrasto con il principio del doppio grado di giurisdizione - Esclusione - Fattispecie. TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - APPELLO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678253-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la rimessione della causa al giudice di primo grado è prevista dall'art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo in ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali il giudice di secondo grado, qualora accolga l'appello, è tenuto a decidere la causa nel merito, in quanto mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, senza che in contrario rilevi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della CTR che, accogliendo l'impugnazione relativa all'erronea declaratoria di estinzione del processo per carenza di legittimazione ad

impugnare gli atti impositivi del rappresentante legale di impresa fallita, aveva rimesso gli atti al giudice di prime cure).

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)