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Sez. 3, Sentenza n. 4441 del 04/05/1998 (Rv. 515035 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Società per azioni - Verbale di assemblea straordinaria - Deliberazioni nulle per impossibilità giuridica dell'oggetto - Dovere del notaio di rifiutare la verbalizzazione - Insussistenza - Conseguenze - Contravvenzione all'art. 28 comma primo n. 1 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515035-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, nel caso in cui il notaio (intervenuto all'assemblea straordinaria di una società nella quale vadano osservate le norme sulle società per azioni) abbia fatto constare nel verbale una deliberazione di contenuto nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto, l'azione disciplinare non può essere promossa per il fatto della redazione del verbale in conformità della deliberazione presa; può essere bensì promossa se il notaio non ha rifiutato il suo ministero in presenza di un avviso di convocazione dell'assemblea dal quale risultava che essa avrebbe deliberato su oggetto giuridicamente impossibile, come poi è avvenuto (la cassazione ha ritenuto nulla per impossibilità dell'oggetto la deliberazione dell'assemblea straordinaria che attribuiva all'assemblea ordinaria il potere di modificare l'atto costitutivo quanto all'ubicazione della sede sociale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2375 com. 2, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 bis com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)