Sez. T, Ordinanza n. 7382 del 27/03/2026 (Rv. 678357-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento - Emissione - Termine dilatorio di 60 giorni
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
dal rilascio del verbale di chiusura della verifica - Contraddittorio endoprocedimentale - Osservazioni del contribuente - Valutazione da parte dell'Ufficio - Necessità - Motivazione rafforzata - Esclusione.
In tema di accertamento in ambito fiscale, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - che prevede un termine dilatorio di sessanta giorni tra la data di rilascio di copia del verbale di chiusura delle operazioni di verifica e l'emissione dell'avviso di accertamento, che l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare al fine di consentire al contribuente la formulazione di osservazioni e richieste - si limita a stabilire che le osservazioni del contribuente "devono essere valutate dall'Ufficio", ma non prevede uno specifico obbligo, a pena di nullità, di motivazione "rafforzata" dell'atto impositivo, estesa alla espressa confutazione delle suddette osservazioni e alle giustificazioni fornite dal contribuente.
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)