Sez. 3, Sentenza n. 21973 del 19/10/2007 (Rv. 599782 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Contratto di somministrazione - Retroattività degli effetti della risoluzione - Estensione alle prestazioni già effettuate - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
Nel contratto di somministrazione, corrispondendo alla prestazione continuativa del somministrante una prestazione periodica dell'utente, la risoluzione opera secondo il principio affermato dall'art. 1458 cod. civ., per cui gli effetti retroattivi della risoluzione stessa non si estendono alle prestazioni già effettuate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1564
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)