Sez. 5 - , Ordinanza n. 21685 del 20/07/2023 (Rv. 668516 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Paese beneficiario di trattamento tariffario preferenziale - Cooperazione amministrativa con l'autorità doganale del paese di importazione - Silenzio dell'autorità doganale del paese beneficiario - Effetti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di dazi doganali, nel caso in cui l'autorità doganale del paese di importazione, in esito alla cooperazione amministrativa con le autorità competenti del paese beneficiario di un trattamento tariffario preferenziale, nutra fondati dubbi sulla autenticità del carattere originario dei prodotti o sulla validità della attestazione di origine, il silenzio serbato dall'autorità doganale del paese beneficiario non può inibire il disconoscimento del regime tariffario preferenziale.
DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303 com. 3, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 97 novies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)