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Sez. 4, Sentenza n. 4266 del 14/02/1979 Ud. (dep. 08/05/1979) Rv. 141934 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - LAVORI APPALTATI NELL'AMBITO DI UN PIU AMPIO CANTIERE - RESPONSABILI DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - INDIVIDUAZIONE - OBBLIGHI DEL GIUDICE PENALE.*
Stato
decisa il 1979-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141934-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - LAVORI APPALTATI NELL'AMBITO DI UN PIU AMPIO CANTIERE - RESPONSABILI DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - INDIVIDUAZIONE - OBBLIGHI DEL GIUDICE PENALE.*

In tema di infortunio sul lavoro sono responsabili dell'evento colposo sia l'imprenditore appaltante, cui compete il potere direttivo sul cantiere, sia l'imprenditore appaltatore nei limiti della esecuzione dei lavori appaltati e nei confronti dei propri dipendenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)