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Sez. 3, Sentenza n. 7506 del 16/07/1999 (Rv. 528674 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Giudizio disciplinare - Procedimento - Interrogatorio dell'incolpato sui fatti oggetto dell'imputazione nella fase istruttoria - Indicazione specifica di tali fatti nel decreto di citazione dinanzi al Consiglio dell'ordine - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528674-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

In tema di procedimenti disciplinari a carico di un architetto, qualora l'incolpato sia stato sentito, nella fase istruttoria, sui "fatti che formano oggetto dell' imputazione" (ex art. 44, primo comma, R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537), non occorre che il decreto di citazione a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine contenga l'indicazione specifica di tali fatti (così come previsto dal secondo comma dell'art. 44 citato), essendo sufficiente, per converso, un concreto e certo riferimento ai fatti stessi per la correlazione cronologica tra la fase istruttoria e quella successiva del giudizio, nonché lo specifico richiamo all'articolo violato delle norme di etica professionale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 44 com. 1, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 44 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)