Sez. 5, Sentenza n. 16108 del 22/07/2011 (Rv. 618895 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Motivazione "per relationem" - Legittimità - Condizioni - Successione di leggi tributarie - Diversità di contenuto precettivo - Affermazione - Fattispecie relativa ad avviso notificato in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, l'avviso notificato prima dell'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000, non deve - necessariamente - contenere in allegato l'atto a cui la motivazione abbia fatto riferimento, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, o riprodurre il contenuto essenziale dell'atto ivi richiamato, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 32 del 2001, atteso che le norme indicate sono contenute in disposizioni innovative, non aventi efficacia retroattiva. Pertanto, in tali casi, l'avviso di accertamento motivato "per relationem", che realizza una economia di scrittura, è valido ma a condizione che contenga un rinvio ad atti o documenti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)