Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro
Testo in vigore al
Art. 10
1. Alla concessione della pensione di guerra a favore delle vedove e degli orfani, prevista dagli articoli 55, 62, 63 e 64, e della pensione di riversibilita' di cui all'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, provvedono in via provvisoria, gli Uffici provinciali del tesoro, liquidandola, pero', in misura non superiore a quella stabilita dall'art. 69 della stessa legge.
Art. 11
1. Il quarto comma dell'art. 67 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' modificato come segue "Le ordinanze del giudice delle tutele vengono eseguite a cura degli Uffici provinciali del tesoro".
Titolo II. Decentramento dei controlli della Ragioneria generale dello Stato e deferimento di attribuzioni di tutte le Amministrazioni centrali ad organi periferici
Capo I
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38
Art. 13
1. Le ragionerie presso le Intendenze di finanza di cui alla legge 26 luglio 1939, n. 1037, assumono la denominazione di "Ragionerie provinciali dello Stato".
2. Esse ed il relativo personale sono alle dipendenze dirette del Ministero del tesoro, seguitano a trattare i servizi contabili delle Intendenze e rispondono, per tali servizi, all'intendente di finanza.
Art. 14
1. All'art. 16 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, e' aggiunto il seguente comma:
"I direttori delle ragionerie regionali e quelli delle ragionerie provinciali dello Stato sono nominati dal Ministro per il tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato".
Art. 15
1. Le funzioni di controllo preventivo di competenza delle ragionerie centrali per i servizi delle varie Amministrazioni dello Stato, decentrati ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 150, vengono attribuite, in aggiunta alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38.
b) alle ragionerie provinciali dello Stato per i servizi decentrati su base provinciale o di minore circoscrizione.
Art. 16
1. Alle ragionerie regionali dello Stato sono deferite le funzioni di riscontro amministrativo contabile
a) sui rendiconti dei funzionari delegati di cui all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, esclusi quelli delle Amministrazioni degli esteri, delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa:
b) sui conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato di cui all'art. 623 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, esclusi quelli delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa.
Art. 17
1. Alle ragionerie provinciali dello Stato sono attribuite le funzioni di riscontro amministrativo-contabile per rendiconti dei funzionari delegati e per conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato per le Amministrazioni delle finanze e del tesoro.
2. Alle stesse ragionerie sono attribuite le funzioni di riscontro per eonti relativi alle spese di giustizia penale e civile di cui all'art. 462 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Art. 17-bis
1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16,17 non si applicano ai rendiconti dei funzionari delegati ed ai conti giudiziali degli agenti contabili operanti presso le Amministrazioni centrali e presso i seguenti organi periferici del Ministero del tesoro:
2. ...
3. Ragionerie provinciali dello Stato;
4. Ragioneria, presso il Magistrato per il Po.
5. Nei confronti dei suddetti funzionari delegati ed agenti contabili continuano a trovare attuazione le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche.5
Art. 18
1. Le Direzioni provinciali del tesoro, per il personale da esse amministrato con ruoli di spesa fissa, dispongono:
a) l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per tutte le persone riconosciute a carico a tali fini;
b) la concessione degli aumenti anticipati di stipendio o di retribuzione per la nascita dei figli;
c) l'attribuzione dei normali aumenti periodici di stipendio o di retribuzione. E' fatto obbligo alle Amministrazioni competenti di comunicare in tempo utile alle Direzioni provinciali del tesoro gli eventuali casi di esclusione, per demerito, dal beneficio ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
2. I provvedimenti relativi debbono essere comunicati all'Amministrazione centrale di appartenenza degli interessati.
Art. 19
1. Le Direzioni provinciali del tesoro, su richiesta delle Amministrazioni centrali competenti, sono autorizzate ad aprire partite provvisorie di spesa per corrispondere al personale, destinato ad una sede per prima nomina, gli assegni fissi di spettanza.
2. Un esemplare del ruolo provvisorio aperto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo successivo sui titoli di spesa estinti e contabilizzati.
Art. 20
1. I trattamenti di missione e di trasferimento, per il personale statale che presta servizio presso gli Uffici periferici, sono liquidati dai capi degli Uffici regionali o compartimentali e provinciali e, in mancanza di questi, dai capi degli Uffici distrettuali e vengono pagati dagli stessi sui fondi a loro accreditati.
Art. 21
1. I compensi per lavoro straordinario dovuti al personale che presta servizio presso gli Uffici periferici sono liquidati dai capi degli Uffici provinciali o regionali e sono pagati dagli stessi sui fondi a loro accreditati.
Art. 22
1. E' demandata agli Uffici provinciali del tesoro la liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie di riversibilita' a favore delle famiglie dei pensionati dello Stato.
Art. 23
1. Le deleghe per la cessione a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di quote di stipendio, salario e pensione, per il pagamento dei premi dovuti per le assicurazioni sulla vita, stipulate a norma dell'articolo 8 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, sono autenticate, per il personale in attivita' di servizio, dai capi degli uffici dai quali il personale stesso direttamente dipende e, per i pensionati, dai dirigenti delle Direzioni provinciali del tesoro oppure dal sindaco del Comune di Residenza.
Art. 24
1. Nell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' inserito il seguente numero:
11°) spese per restituzione di tributi e di diritti o di somme indebitamente percette e di somme anticipate da altre Amministrazioni.
Art. 25
1. L'art. 294 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal regio decreto 13 aprile 1939, n. 669, e' sostituito dai seguente:
2. Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 18 della legge, la costituzione di procuratore, per riscuotere e dar quietanza di somme dovute dallo Stato si prova con la produzione all'ufficio cui spetta l'emissione del titolo di spesa, dell'atto di procura o della copia autenticata di esso, da unirsi a corredo del primo titolo di spesa.
3. Negli ordini susseguenti si fa menzione di quello cui fu unito l'atto di procura.
4. Quando la procura sia fatta per atto privato, le sottoscrizioni devono essere autenticate dal notaio in conformita' al disposto dell'art. 2703 del Codice civile.
5. La rappresentanza legale degli istituti, enti e societa' si prova di regola mediante la produzione dell'atto costitutivo, dello statuto, se prescritto, e della deliberazione degli organi deliberanti, corredati da certificato attestante la vigenza degli atti stessi, da rilasciarsi dall'ufficio competente.
6. Per gli istituti, enti e societa' soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, e per gli istituti ed enti soggetti all'obbligo della iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche, e' in facolta' dell'Amministrazione statale di accettare, in luogo della documentazione di cui sopra, un certificato rilasciato, rispettivamente, dall'Ufficio del registro delle imprese e dall'Ufficio del registro delle persone giuridiche, da cui risultino i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza ed abbiano i poteri di riscuotere, quietanzare e compiere altre operazioni amministrative, in base agli atti in vigore depositati, ed in cui sia dichiarato che l'istituto, ente, societa', si trova nel libero esercizio dei propri diritti.
7. Sino a quando non entrino in funzione gli Uffici del registro delle imprese, l'Amministrazione statale potra' accettare in sostituzione, certificati rilasciati dalla cancelleria del tribunale in base agli atti in vigore, depositati, trascritti e pubblicati.
8. Per le societa' di fatto la rappresentanza legale puo' essere comprovata parimenti mediante certificati delle Camere di commercio, industria e agricoltura purche' dai medesimi risulti che la denunzia sia stata fatta con le modalita' indicate nell'art. 64 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750 e nell'art. 82, n. 3, del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29.
9. Ai fini della facolta' di riscuotere e di quietanzare somme dovute dallo Stato gli stessi certificati devono altresi' attestare che il rappresentante e' abilitato a riscuotere e a quietanzare nel nome della societa'.
10. La rappresentanza legale delle societa' semplici e delle ditte ad unico proprietario puo' anche comprovarsi in base ad atti che costituiscono certificazioni di pubblica autorita', ivi compresi i certificati delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nei quali sia fatto richiamo alla denuncia o agli atti giustificativi depositati.
11. Per i titoli di spesa a favore dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, l'indicazione dei legali rappresentanti dell'istituto stesso, che devono quietanzarli, puo' essere fatta con la sola menzione della qualita' ufficiale dei rappresentanti medesimi.
12. E' in facolta' della Direzione generale del tesoro di consentire - previa deliberazione, da parte degli enti di cui appresso, di esonerare le Amministrazioni ordinatrici dal dovere di compiere qualsiasi ulteriore verifica - che, agli effetti della riscossione dei titoli di spesa, la prova della qualita' di rappresentanti legali degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale di cui all'art. 25 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, sia data, anziche' mediante la produzione, agli uffici cui spetta l'emissione dei titoli predetti, dell'atto di nomina, mediante l'invio ad essi, da parte delle rispettive Direzioni generali, di lettera ufficiale in cui siano rese note le qualifiche ed i nominativi dei rappresentanti legali medesimi, con l'indicazione della loro specifica competenza e capacita' a riscuotere titoli di spesa ed a rilasciarne quietanza, e con la menzione, altresi', delle eventuali limitazioni di tale competenza.
13. E' parimenti in facolta' della Direzione generale dell'tesoro di consentire, con cautela analoga a quella indicata nel precedente capoverso, che, agli stessi fini ivi specificati, le ditte, societa' commerciali, e in genere tutti gli enti non contemplati nei due capoversi precedenti, esibiscano una volta tanto ad essa; con efficacia per tutti i pagamenti di somme dovute dallo Stato, e nei confronti di tutte le Amministrazioni, la documentazione prescritta dal presente regolamento per la prova della loro rappresentanza legale.
14. Gli istituti e banche, nonche' le ditte, societa' ed enti rispettivamente contemplati nei due capoversi precedenti, hanno l'obbligo di notificare, e, secondo i casi, di comprovare, tempestivamente, qualsiasi variazione sopravvenuta nella loro rappresentanza legale e nella estensione o natura della specifica competenza o capacita' delle cariche o persone di tale rappresentanza investite, esclusa qualunque responsabilita' da parte dell'Amministrazione in rapporto alla tempestivita', all'esattezza e alla tempestiva cognizione della notifica e delle prove allegate.
15. Le disposizioni dei commi nove e dieci del presente articolo relative alle documentazioni degli ordini di pagamento si applicano anche agli atti e deliberazioni qui sopra indicati".
Art. 26
1. L'art. 364 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' sostituito dal seguente:
"Ogni qualvolta consti ad un Ufficio provinciale del tesoro che una spesa fissa debba cessare per morte del creditore o per altra causa, esso ne sospende il pagamento, richiamando ed annullando anche gli ordini che fossero stati emessi e non pagati. Lo stesso Ufficio provvede alla chiusura della relativa partita trasmettendo con elenco la situazione partitaria all'Amministrazione centrale competente.
Nella situazione partitaria deve indicarsi, ove necessario, l'ammontare del rateo relitto sulla partita di spesa chiusa.
Nel computo delle rate i mesi si calcolano tutti di trenta giorni".
Art. 27
1. L'ultimo comma dell'art. 379 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' sostituito dal seguente:
"La revoca della procura rilasciata da un pensionato per la riscossione degli assegni di spettanza, puo' essere effettuata anche mediante semplice lettera del pensionato - a firma autenticata, in forma amministrativa - diretta ed inviata a mezzo raccomandata postale all'Ufficio provinciale del tesoro che amministra la relativa partita di pensione".
Art. 28
1. Gli articoli 384, 385 e 386 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono sostituiti come segue:
"Il pensionato che per qualsiasi causa piu' non possieda il
certificato d'iscrizione, deve dichiarare tale fatto all'Ufficio provinciale dei tesoro della Provincia, richiedendo il duplicato del certificato ed obbligandosi di tenere indenne lo Stato da qualunque danno potesse derivargli dalla consegna del nuovo certificato, nonche' a riconsegnare il primo all'Ufficio provinciale del tesoro stesso, nel caso che lo rinvenisse.
L'Ufficio provinciale del tesoro provvede a rilasciare il duplicato richiesto, prendendone nota sul ruolo di pensione intestato al pensionato.
Se il certificato del quale e' stato rilasciato il duplicato fosse in seguito presentato, dovra' venire annullato e trattenuto negli atti dell'Ufficio provinciale del tesoro.
Qualora un certificato d'iscrizione sia reso inservibile per deterioramento o per lungo uso la sostituzione di detto certificato con la copia dello stesso e' demandata all'Ufficio provinciale del tesoro, che vi provvede su domanda dell'intestatario accompagnata dal certificato d'iscrizione da, sostituire. Questo ultimo viene indi annullato e trattenuto negli atti dell'Ufficio.
Gli adempimenti attuati in base al presente articolo debbono essere caso per caso segnalati dall'Ufficio provinciale del tesoro all'Amministrazione centrale sul bilancio della quale grava la spesa della pensione".
Art. 29
1. E' abrogato l'art. 387 del R. C. G. S. approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.