Sez. 1, Sentenza n. 5864 del 25/05/1993 (Rv. 482506 - 01)
Industria - Energia elettrica (industria ed impianti elettrici) - Servitù di elettrodotto | Giudizio per la pronuncia di sentenza costitutiva - Giudice - Percorso autorizzato - Modificazione al fine di un minor pregiudizio per il fondo servente - Ammissibilità - Autorizzazione amministrativa relativa all'impianto - Rilevanza.
Industria - Energia elettrica (industria ed impianti elettrici) - Servitù di elettrodotto
Nel giudizio per la pronuncia di sentenza costitutiva della servitù di elettrodotto, il giudice ha il potere di valutare se il percorso autorizzato riesca il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, ovvero se è necessario modificarlo a tal fine, atteso che l'autorizzazione amministrativa del relativo impianto, quando l'ente pubblico invece di seguire la via espropriativa abbia discrezionalmente preferito servirsi della costituzione coattiva della servitù "iure privatorum", integra gli estremi di un mero presupposto, di per sè inidoneo per il successivo insorgere della servitù di elettrodotto, che ha come titolo unicamente la pronuncia del giudice, che la pone in essere previo pagamento della relativa indennità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 121, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)