Sez. 6, Sentenza n. 12385 del 17/10/2012 Cc. (dep. 15/03/2013) Rv. 254920 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Direttore di biblioteca di ente ecclesiastico soppresso - Qualifica di pubblico ufficiale - Configurabilità - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE
Le biblioteche degli enti ecclesiastici soppressi per legge (R.D. n. 3036 del 1866) sono istituzioni pubbliche, con la conseguenza che il direttore delle stesse - chiamato a svolgere profili di pianificazione e realizzazione degli obiettivi culturali, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e di controllo del Ministero dei beni culturali, ed attività di natura certificatoria del patrimonio librario - va considerato pubblico ufficiale, a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa ad imputazione di peculato per il direttore della biblioteca dei Gerolamini di Napoli, in relazione all'appropriazione di numerosi manoscritti e volumi antichi della biblioteca).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Regio Decr. 07/07/1866 num. 3036, Legge 02/12/1980 num. 803 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)