Sez. 3, Sentenza n. 10152 del 14/10/1993 (Rv. 483947 - 01)
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Restituzione della cosa locata | Omessa verifica dei danni all'atto di riconsegna delle chiavi - Tacita rinuncia del locatore al diritto di risarcimento danni - Esclusione.
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Restituzione della cosa locata
L'omessa verifica, all'atto della riconsegna delle chiavi, delle condizioni dell'appartamento locato e dei danni arrecativi dal conduttore non è, di per sè, espressione di una inequivoca volontà abdicativa del diritto del locatore al risarcimento del danno e non implica, quindi, tacita rinuncia a tale diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)