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Sez. 5 - , Ordinanza n. 17260 del 13/07/2017 (Rv. 644898 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Accertamento fondato su verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti – Contraddittorio endoprocedimentale – Necessità – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644898-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di I.V.A., in ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, l’accertamento, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, e 54, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, può fondarsi su verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, senza che per l’utilizzabilità dei medesimi sia richiesta l’instaurazione di un previo contraddittorio nei confronti del soggetto cui è riferita la rettifica, non potendosi tale onere desumere in via interpretativa, sul piano sistematico, dall’ordinamento tributario in sede di mera raccolta degli elementi di prova.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)