Sez. 1, Sentenza n. 5476 del 04/06/1998 (Rv. 516060 - 01)
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI | Statuto prevedente il differimento nel tempo della facoltà di recesso - Validità - Limiti.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
Ove un'associazione persegua (anche) finalità connesse al pensiero ed alle ideologie (ad esempio, un sindacato o un partito politico), il differimento della facoltà di recesso può tradursi in una menomazione o compressione della libertà di cui all'art. 21 Cost., comportando il dovere dell'associato di uniformarsi ad idee ed iniziative non più condivise. Quando, invece, l'associazione abbia compiti e fini esclusivamente economici, la menzionata evenienza deve essere in radice negata, rientrando nell'autonomia contrattuale dei partecipanti la fissazione della durata di diritti ed obblighi disponibili, in armonia con la causa negoziale (la S.C. ha così esclusa la nullità dello statuto di un'associazione gerente un comprensorio residenziale, il quale consentiva il recesso degli associati solo dopo venticinque anni dalla costituzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 24, Costituzione art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)