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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 312 del 1992

Decisione
decisa il 1992-06-18, depositata il 1992-07-01
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:312
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18443

  • Processo penale
  • Istruttoria dibattimentale
  • Divieto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni
  • Denunciata violazione del principio di eguaglianza
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - v. S. n. 24/1992.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 15 gennaio 1992 dal Tribunale di Palmi nel procedimento penale a carico di De Maio Domenico, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992; 2) ordinanza emessa il 28 gennaio 1992 dal Tribunale di Crotone nel procedimento penale a carico di Canapé Aldo, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Palmi e il Tribunale di Crotone, con due ordinanze sostanzialmente analoghe emesse rispettivamente il 15 e il 28 gennaio 1992, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni;
punto 2
Considerato che, per l'identità della questione, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente; che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Palmi e dal Tribunale di Crotone con le ordinanze in epigrafe -, norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 24 del 1992. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze