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Sez. 1, Sentenza n. 11394 del 11/02/1991 Ud. (dep. 13/11/1991) Rv. 188642 - 01

Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Strage | Reato a consumazione anticipata - Inammissibilità del tentativo.
Stato
decisa il 1991-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/188642-01

Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Strage

Il reato di strage è un reato a consumazione anticipata, che non ammette il tentativo: per la consumazione del delitto è sufficiente che il colpevole compia atti che abbiano l'idoneità a cagionare una situazione di concreto pericolo per il bene tutelato e, quindi, si considera come delitto consumato un comportamento, che, senza tale specifica previsione normativa, potrebbe configurare una ipotesi di tentativo. In altre parole, la fattispecie consumata del delitto di strage presenta la stessa struttura del delitto tentato, ma è punita come delitto consumato, in considerazione dell'importanza degli interessi, che essa tende a tutelare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 422

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)