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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1982 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (82/501/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando gli obiettivi ed i principi di una politica ecologica nella Comunità, stabiliti nei programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 22 novembre 19734 e del 17 maggio 19775, in particolare il principio secondo il quale la migliore politica ecologica consiste nell'evitare sin dall'inizio inquinamenti ed altri inconvenienti; che è pertanto opportuno studiare ed orientare i progressi tecnici tenendo conto della necessità do proteggere l'ambiente;

considerando gli obiettivi di una politica per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro nella Comunità, stabiliti con la risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1978 relativa ad un programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro6, in particolare il principo secondo cui la migliore politica consiste nell'evitare sin dall'inizio le possibilità di incidenti integrando la sicurezza nei vari stadi della progettazione, della produzione e della gestione;

considerando che è stato consultato il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, istituito con decisione 74/325/CEE7;

considerando che la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro, nonchù la tutela della popolazione e dell'ambiente esigono che venga prestata particolare attenzione a determinate attività industriali che possono essere all'origine di incidenti rilevanti; che si sono già prodotti nella Comunità incidenti del genere, con gravi conseguenze per i lavoratori più in generale per la popolazio e l'ambiente;

considerando che, per le attività industriali in cui intervengono o possono intervenire sostanze pericolose che, in caso di incidente rilevante possono comportare gravi conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, è necessario che il fabbricante prenda tutte le misure atte a prevenire gli incidenti e a limitarne le conseguenze;

considerando che la formazione e l'informazione delle persone che lavorano in loco possono svolgere una funzione particolarmente importante ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e del controllo della situazione nell'eventualità di tali incidenti;

considerando che, per le attività industriali in cui intervengono o possono intervenire determinati quantitativi di sostanze particolarmente pericolose, è necessario che il fabbricante comunichi alle competenti autorità una notifica contenente le informazioni relative alle sostanze in questione, agli impianti e ad eventuali situazioni di incidenti rilevanti allo scopo di ridurre i rischi di incidenti rilevanti e di prevedere le misure necessarie per limitarne le conseguenze;

considerando che l'opportunità di prevedere, per le persone che potrebbero subire all'esterno degli stabilimenti le conseguenze di un incidente rilevante, un'adeguata informazione sulle misure di sicurezza da adottare e del comportamento da assumere in caso di incidenti;

considerando che in caso di incidente rilevante il fabbricante deve informarne immediatamente le competenti autorità e comunicare loro le informazioni necessarie per valutarne la portata;

considerando che, onde permettere alla Commissione di analizzare i rischi di incidenti rilevanti, è necessario che gli Stati membri le trasmettano determinate informazioni sugli incidenti rilevanti verificatisi nel loro territorio;

considerando che la presente direttiva non osta a che uno Stato membro possa concludere con Stati terzi accordi relativi allo scambio di informazioni di cui dispone sul piano interno, ad esclusione di quelle che risultano dal meccanismo comunitario di scambio di informazioni istituito dalla presente direttiva;

considerando che la disparità tra le disposizioni vigenti o in corso di elaborazione nei vari Stati membri per quanto riguarda le misure di prevenzione degli incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente può rendere ineguali le condizioni di concorrenza e avere pertanto un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è dunque opportuno procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni contemplato dall'articolo 100 del trattato;

considerando che è necessario che detto ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità mirante a realizzate uno dei suoi obiettivi nel campo della protezione dell'ambiente e della sicurezza e della salute sul posto do lavoro; che è quindi opportuno prevedere a tale titolo alcune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato poteri d'azione all'uopo richiesti, si deve ricorrere all'articolo 235 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1. La presente direttiva concerne la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero venir causati da determinare attività industrali, così come la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e l'ambiente ed è diretta in particolare a ravvicinare le disposizioni adottate in questo settore dagli Stati membri.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

  1. a) attività industriale:

    — qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonchù il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tale operazione all'interno dello stabilimento;

    — qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II;

  2. b) fabbricante:

  3. c) incidente rilevante:

  4. d) sostanze pericolose:

    — per l'applicazione degli articoli 3 e 4, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell'allegato IV;

    — per l'applicazione dell'articolo 5, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II nelle quantità menzionate nella seconda colonna.

chiunque sia responsabile di un'attività industriale; un avvenimento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo, connesso a uno sviluppo incontrollato di un'attività industriale, che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e/o per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose;

Art. 2

Sono esclusi dall'applicazione della presente direttiva:

1. gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi,

2. le installazioni militari,

3. le fabbricazioni e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni,

4. le attività estrattive e altre attività minerarie,

5. gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti tossici e pericolosi soggetti a regolamentazioni comunitarie, a condizione che tali regolamentazioni siano intese alla prevenzione di incidenti rilevanti.

Art. 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù, per tutte le attività industriali definite all'articolo 1, fabbricante sia tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente.

Art. 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù ogni fabbricante sia tenuto a dimostrare in ogni momento all'autorità competente, ai fini delle verifiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di avere provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti esistenti, all'adozione di misure di sicurezza appropriate, all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza, delle persone che lavorano in situ.

Art. 5

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 4, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù il fabbricante sia tenuto a far pervenire una notifica alle autorità competenti di cui all'articolo 7:

— qualora, in una delle attività industriali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato III intervengano o possano notoriamente intervenire, nelle quantità indicate nel medesimo allegato, come:

— sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata,

— prodotti della fabbricazione,

— sottoprodotti, oppure

— residui,

— o qualora, in una delle attività industriali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna.

  1. a) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III:

    — dati e informazioni elencati nell'allegato V;

    — fase dell'attività in cui esse intervengono o possono intervenire;

    — quantità (ordine di grandezza)

    — comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

    — forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

    — eventualmente altre sostanze pericolose la cui presenza può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

  2. b) informazione relative agli impianti:

    — loro ubicazione, condizioni meteorologiche ivi dominanti e fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

    — numero massimo di persone che lavorano in loco e segnatamente di quelle esposte al rischio;

    — descrizione generale dei processi tecnologici;

    — descrizione delle parti dell'impianti importanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo e delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante, nonchù descrizione delle misure di prevenzione previste;

    — misure prese per assicurare che i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente siano disponibili in ogni momento;

  3. c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante:

    — piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso del incidente rilevante;

    — qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire loro di elaborare piani di emergenza all'esterno dello stabilimento conformemente all'articolo 7, paragrafo 1;

    — nome della persona e dei suoi sostituito o dell'ufficio qualificato, competenti per la sicurezza a abilitati ad attuare i piani di emergenza e ad avvertire le autorità competenti di cui all'articolo 7.

Le notifica deve contenere i seguenti elementi:

2. Per i nuovi impianti la notifica di cui al paragrafo 1 deve essere trasmessa alle autorità competenti entro un termine ragionevole, prima che l'attività industriale sia intrapresa.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve essere aggiornata periodicamente per tener conto delle nuove conoscenze tecniche relative alla sicurezza e dell'evoluzione delle conoscenze in materia di valutazione dei rischi.

4. Quando si tratta di attività industriali per le quali le quantità delle sostanze, fissate negli allegati II o III, secondo i casi, sono superate in un complesso di impianti di un medesimo fabbricante distanti tra loro meno di 500 metri, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù il fabbricazione fornisca la quantità d'informazioni richiesta per la notifica di cui al paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 7, tenendo conto che questi impianti sono poco distanti tra loro e che i rischi di incidenti rilevanti sono pertanto maggiori.

Art. 6

In caso di modifica di un'attività industriale che potrebbe avere implicazioni importanti per i rischi di incidenti, gli Stati membri prendono le misure adeguate affinchù il fabbricante:

— proceda ad una revisione delle misure di cui agli articoli 3 e 4;

— informi preventivamente, se necessario, le autorità competenti di cui all'articolo 7 di tale modifica per quanto concerne gli elementi della notifica di cui all'articolo 5.

Art. 7

1.

Gli Stati membri istituiscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate, ferma restando la responsabilità del fabbricante:

— di ricevere la notifica di cui all'articolo 5, nonchù l'informazione di cui all'articolo 6, secondo trattino;

— di esaminare le informazioni fornite;

— di vigilare affinchù sia approntato un piano di emergenza e di intervento da applicare all'esterno dell'impianto la cui attività industriale sia stata notificata;

— di chiedere informazioni complementari;

— di assicurare che il fabbricante prenda le misure più appropriate per quanto riguarda le varie operazioni dell'attività industriale notifica, allo scopo di prevenire gli incidenti rilevanti e di prevedere i mezzi per limitarne le conseguenze.

e, se necessario,

2. Le autorità competenti organizzano, nel quadro delle regolamentazioni nazionali, ispezioni o altre misure di controllo, secondo il tipo di attività considerata.

Art. 8

1. Gli Stati membri vigilano affinchù le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 5 siano opportunamente informate sulle misure di sicurezza e sulle norme da seguire in caso di incidente.

2. Gli Stati membri interessati mettono simultaneamente a disposizione degli altri Stati membri interessati, quale base delle consultazioni necessarie nell'ambito delle loro relazioni bilaterali, le stesse informazioni comunicate ai propri cittadini.

Art. 9

1. La presente direttiva si applica sia alle nuove attività industriali sia a quelle esistenti.

2. Sono assimilate alle nuove attività industriali tutte le modifiche apportate ad un'attività industriale esistente che possano seriamente implicare il rischio di incidenti rilevanti.

3. Per le attività industriali esistenti la presente direttiva si applica entro l'8 gennaio 1985. Tuttavia, per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 5 alle attività industriali esistenti, gli Stati membri vigilano affinchù i fabbricanti presentino all'autorità competente, entro l'8 gennaio 1985, una dichiarazione contenete:

— nome o ragione sociale e indirizzo completo,

— sede dello stabilimento e indirizzo completo,

— nome del direttore responsabile,

— tipo di attività,

— tipi di produzione o di deposito,

— indicazione delle sostanze o delle categorie delle sostanze coinvolte che figurano nell'allegato II o III.

4. Inoltre, gli Stati membri vigilano affinchù, entro l'8 luglio 1989, i fabbricanti completino la dichiarazione di cui al paragrafo 3, secondo comma, conformemente ai dati e alla informazioni di cui all'articolo 5. I fabbricanti sono tenuti, di norma, a trasmettere detta dichiarazione complementare all'autorità competente; tuttavia, gli Stati membri hanno la possibilità di non rendere obbligatoria per i fabbricanti la trasmissione di tale dichiarazione complementare; in tal caso quest'ultima è comunicata all'autorità competente dietro sua richiesta esplicita.

Art. 10

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù, non appena un incidente rilevante abbia a verificarsi, il fabbricante sia tenuto:

  1. a) ad informare immediatamente le autorità competenti di cui all'articolo 7;

  2. b) a comunicare loro non appena noti:

    — le circostanze dell'incidente;

    — le sostanze pericolose coinvolte, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d);

    — i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente;

    — i provvedimenti di emergenza adottati;

  3. c) ad informarle delle misure previste per:

    — rimediare agli effetti dell'incidente a medio e a lungo termine;

    — per evitare che esso si riproduca.

2. Gli Stati membri incaricano le autorità competenti di:

  1. a) accertarsi che siano presi i necessari provvedimenti di emergenza ed i provvedimenti a medio e lungo termine;

  2. b) raccogliere, quando sia possibile, le informazioni necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente rilevante e formulare eventualmente raccomandazioni.

Art. 11

1. Gli Stati membri informano appena possibile la Commissione sugli incidenti rilevanti verificatisi nel loro territorio e le comunicano, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI.

2. Gli Stati membri designato alla Commissione il servizio che potrebbe disporre di informazioni pertinenti relative agli incidenti rilevanti e che può consigliare le autorità competenti degli altri Stati membri che devono intervenire nel caso di un tale incidente.

3. Gli Stati membri possono segnalare alla Commissione ogni sostanza che, a loro parere, dovrebbe essere aggiunta agli allegati II e III e tutte le misure da essi eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze. La Commissione comunica queste informazioni agli altri Stati membri.