Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 03/06/1978 (Rv. 392210 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - MANCANZA DI SCONTRO TRA DUE VEICOLI - PRESUNZIONE DI UGUALE CONCORSO - ESCLUSIONE - PRESUNZIONE EX ART 2054, PRIMO COMMA, COD CIV - APPLICABILITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - MANCANZA DI SCONTRO TRA DUE VEICOLI - PRESUNZIONE DI UGUALE CONCORSO - ESCLUSIONE - PRESUNZIONE EX ART 2054, PRIMO COMMA, COD CIV - APPLICABILITA.*
La circostanza che non vi sia stato scontro tra i veicoli impedisce l'applicazione, a carico dei conducenti, della presunzione di eguale concorso nella produzione del danno subito dai singoli veicoli, di cui al secondo comma dell'art 2054 cod civ, ma non gia della presunzione di responsabilita prevista nel comma primo dello stesso articolo, poiche tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalita tra la circolazione di un veicolo e il danno all'altro veicolo. (Conf 1355/65; (Conf 1723/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)