Sez. 3, Sentenza n. 2299 del 09/06/1975 (Rv. 376130 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - FORMA - USO DI FORMULE SOLENNI - NECESSITA - ESCLUSIONE - FORMALITA NECESSARIA - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE - CONDANNA DEL PROPRIETARIO D'UNO DEI VEICOLI COINVOLTI NELL'INCIDENTE - ATTO IN APPELLO CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI COSTUI DI RIMESSIONE A GIUSTIZIA CIRCA LA INDIVIDUAZIONE DEL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA DI SUA PROPRIETA - APPELLO INCIDENTALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - FORMA - USO DI FORMULE SOLENNI - NECESSITA - ESCLUSIONE - FORMALITA NECESSARIA - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE - CONDANNA DEL PROPRIETARIO D'UNO DEI VEICOLI COINVOLTI NELL'INCIDENTE - ATTO IN APPELLO CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI COSTUI DI RIMESSIONE A GIUSTIZIA CIRCA LA INDIVIDUAZIONE DEL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA DI SUA PROPRIETA - APPELLO INCIDENTALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Per la proposizione dell'appello incidentale non e necessario l'uso di formule sacramentali, ma e, pur sempre, indispensabile che la volonta di ottenere la riforma della sentenza impugnata si manifesti con la proposizione di richieste concrete e con l'indicazione di motivi specifici, in modo da consentire di individuare l'oggetto ed i limiti del giudizio di gravame. Da tanto consegue che, in una controversia relativa al risarcimento dei danni causati da un incidente stradale, non costituisce appello incidentale, stante l'assoluta Mancanza di motivi, la dichiarazione con la quale il proprietario di uno dei veicoli coinvolti in tale incidente, il quale sia stato condannato in primo grado, affermi di 'rimettersi alla giustizià in ordine alla individuazione del soggetto che al momento del sinistro si trovava alla guida dell'automezzo e cioe dell'autore dell'illecito con il quale, in via solidale, avrebbe dovuto risarcire i danni causati dall'incidente medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)