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Sez. T, Ordinanza n. 25748 del 21/09/2025 (Rv. 676611-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise - Esenzione - Energia prodotta solo parzialmente da fonti energetiche rinnovabili - Applicabilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676611-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di accise sull'energia elettrica, la normativa dell'Unione Europea definisce l'energia da fonti rinnovabili come riferita alla biomassa e quest'ultima come comprendente, in particolare, la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, cosicché l'art. 52, comma 2, lett. a), TUA, con riguardo all'oggetto dell'energia prodotta - su cui va quantitativamente determinata l'esenzione - deve applicarsi unicamente alla quantità di energia prodotta con la frazione biodegradabile dei rifiuti, in virtù di un'interpretazione conforme alle disposizioni unionali. (Fattispecie in cui la fonte rinnovabile era la parte biodegradabile dei rifiuti industriali).

Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 2 lett. A), Decreto Legisl. 03/03/2011 num. 28 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)