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Sez. 1, Sentenza n. 3941 del 15/12/1986 Ud. (dep. 01/04/1987) Rv. 175526 - 01

SENTENZA PENALE - CONDANNA - BENEFICI - RICHIESTA DEI DOPPI BENEFICI - DELLA SOSPENSIONE DELLA PENA E DELLA NON ISCRIZIONE - DINIEGO - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA DI PRECEDENTE CONDANNA OSTATIVA - INTERESSE DELL'IMPUTATO ALLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1986-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175526-01

SENTENZA PENALE - CONDANNA - BENEFICI - RICHIESTA DEI DOPPI BENEFICI - DELLA SOSPENSIONE DELLA PENA E DELLA NON ISCRIZIONE - DINIEGO - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA DI PRECEDENTE CONDANNA OSTATIVA - INTERESSE DELL'IMPUTATO ALLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*

Quando la misura di una precedente condanna per delitto, cumulata con quella attualmente irrogata, superi il limite di due anni di reclusione, non possono essere concessi all'attuale sentenza di condanna né il beneficio della sospensione condizionale della pena né quello della non iscrizione nel casellario giudiziario poiché la pericolosità è presunta iuris et de iure; pertanto quando sul rigetto della richiesta dei benefici sopra indicati il giudice di merito non ha addotto alcuna motivazione, l'imputato non ha interesse a dolersene in Sede di impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)