Sez. L, Sentenza n. 1941 del 11/02/2002 (Rv. 552194 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Aziende industriali - Determinazione del premio - Tasso specifico aziendale - Criteri di calcolo - Fondamento - Diminuzione del premio dovuto da una singola impresa in conseguenza di un evento concernente un singolo lavoratore assicurato - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
Ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri presunti (che si traducono nella riserva sinistri, ossia nella somma destinata a coprire oneri non determinabili attualmente in via definitiva), da distribuirsi secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese, in modo che il rischio venga ripartito secondo il criterio mutualistico, proprio dell'assicurazione, atteso che il tasso aziendale non si riferisce all'andamento infortunistico della singola impresa, bensì al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero dei lavoratori assicurati nelle singole imprese, nonché le loro retribuzioni; ne consegue che il premio dovuto da una singola impresa non può essere diminuito in base ad un fatto concernente il singolo lavoratore assicurato e avvenuto dopo la determinazione del premio da parte dell'assicuratore, ché una tale diminuzione ridurrebbe il premio a mero corrispettivo dell'indennizzo e trascurerebbe sia l'anzidetta funzione mutualistica dell'assicurazione sia il criterio probabilistico di calcolo del premio (nella specie, la S.C. ha annullato, alla stregua degli enunciati principi, la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di un'azienda che, vistasi calcolata mediante capitalizzazione la rendita per malattia professionale riconosciuta ad un lavoratore suo dipendente, aveva chiesto la diminuzione del premio per sopravvenuta morte dell'assicurato e per conseguente diminuzione dell'esborso da parte dell'INAIL).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41, DM 10/12/1971 art. 1, DM 10/12/1971 art. 14, DM 18/06/1988 art. 20, DM 12/12/2000 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)