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Sez. L, Sentenza n. 3868 del 05/07/1979 (Rv. 400331 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ANTICIPATO PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA PER GLI ADDETTI ALLE MINIERE, CAVE E TORBIERE - ASSICURATO GIA TITOLARE DI PENSIONE DI INVALIDITA - DIRITTO ALLA TRASFORMAZIONE DI ESSA IN QUELLA ANTICIPATA DI VECCHIAIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400331-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ANTICIPATO PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA PER GLI ADDETTI ALLE MINIERE, CAVE E TORBIERE - ASSICURATO GIA TITOLARE DI PENSIONE DI INVALIDITA - DIRITTO ALLA TRASFORMAZIONE DI ESSA IN QUELLA ANTICIPATA DI VECCHIAIA - ESCLUSIONE.*

L'anticipato pensionamento di vecchiaia, previsto dalla legge 3 gennaio 1960 n 5, per gli addetti alle miniere, cave e torbiere, rientra nel sistema normativo dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia e i superstiti. Conseguentemente, l'assicurato, che sia gia titolare di pensione di invalidita dell'INPS, non ha diritto, per i principi dell'alternativita delle prestazioni assicurative, dell'immutabilita del titolo di pensione e della non cumulabilita delle prestazioni stesse, a conseguire, al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta, la trasformazione della pensione anzidetta in quella anticipata di vecchiaia. (Conf 511/79, mass n 396630).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 9, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 45 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 60, Legge 03/01/1960 num. 5 art. 1 CORTE COST., Legge 03/01/1960 num. 5 art. 3, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)